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Premessa – Prorogata la CIG, CIGS e mobilità in deroga in favore dei lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009. A tal fine, sono stati messi a disposizioni ben 5 milioni di euro posti a carico del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo Sociale europeo. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 11756 di ieri, specificando che sarà l’Istituto previdenziale stesso, di concerto con la Regione Abruzzo, a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al D.I. n. 74287/2013 e a darne riscontro al MLPS e MEF.
Istruzioni operative per la CIGD – Ai fini della concessione della CIG in deroga, le regioni dovranno trasmettere le determine concesse per gli interventi relativi al sisma Abruzzo, per periodi di competenza “anno 2013”, indicando come numero di decreto di finanziamento il “74287”; l’operatore di sede, invece, nell’emettere l’autorizzazione dovrà utilizzare come codice “emesso per 699”, indicando il suddetto decreto. Al riguardo, si precisa che l’abbattimento dovrà essere applicato trascorsi 12 mesi di erogazione del trattamento di cassa integrazione in deroga per ogni singolo lavoratore.
Istruzioni operative per il trattamento di mobilità – Con riferimento invece ai trattamenti di mobilità, concessi sempre per gli interventi relativi al sisma Abruzzo per periodi di competenza “anno 2013”, dovranno utilizzare il codice di intervento “593”. A tal proposito, si rammenta che alla misura dei trattamenti da erogare dovranno essere applicate le riduzioni percentuali legislativamente previste, in particolare, l’indennità di mobilità in deroga va abbattuta del 10% trascorsi 12 mesi effettivi (esclusi quindi i periodi di sospensione per ripresa attività lavorativa) di percezione dell’indennità, stessa cosa succederà per i successivi 12 mesi, in cui si avrà l’abbattimento del 30% e per gli ulteriori 12 mesi in cui l’abbattimento sarà, da quel momento in poi, del 40%. Altra cosa importante è che prima di porre in pagamento le prestazioni, le Sedi dovranno verificare che i singoli lavoratori non abbiano perso lo status di disoccupato e che non sussistano altre cause ostative all’erogazione della prestazione. Infine, sempre in riferimento alle indennità di mobilità concesse in deroga alla normativa vigente, deve essere applicato il requisito dell’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro della lavoratrice in gravidanza e puerperio.