15 settembre 2014

CIGD e mobilità. Il punto del MLPS

Illustrati i nuovi ammortizzatori sociali in deroga vigenti dal 4 agosto 2014

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, con la circolare n. 19/2014, ha illustrato i criteri di erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga, approvati dal D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014. Le nuove regole, che si applicano a decorrere dal 4 agosto 2014, pongono particolare attenzione sul fatto che le nuove prestazioni possono essere richieste, oltreché dai dipendenti da artigiani, coltivatori diretti e piccoli commercianti, anche dai piccoli imprenditori.

Soggetti interessati – I lavoratori interessati al trattamento sono i lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data d’inizio del periodo d’intervento. Per quest’anno, inoltre, il decreto dispone che le prestazioni possono essere concesse ai lavoratori subordinati che siano in possesso di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 8 mesi (anziché 12) alla data di inizio del periodo di intervento di CIGD.

Le cause – Per accedere al trattamento economico è necessario che i lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per le seguenti cause: situazioni aziendali a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendali; ristrutturazione o riorganizzazione. Restano esclusi i lavoratori impiegati presso aziende che hanno cessato la propria attività.

Termini delle domande – Quanto ai tempi per la presentazione delle domande di concessione o proroga del trattamento d’integrazione salariale in deroga, le Regioni e le P.A. sono tenute a comunicare prontamente all’INPS gli accordi stipulati entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIGD decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.

Durata trattamento – Quanto alla durata del trattamento, essa è pari a 11 mesi per l’anno 2014 e a 5 mesi per il 2015. Da precisare che al fine della determinazione delle durate massime di concessione del trattamento si computano tutti i periodi di integrazione salariale in deroga precedentemente fruiti, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriale e/o in sede governativa.

Mobilità in deroga – Infine, il Ministero del Lavoro richiama l’attenzione sui criteri per la concessione del trattamento di mobilità in deroga, chiarendo che per accedervi è necessaria un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine. Quanto al limite di durata massima del trattamento economico, la norma distingue tra i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, e lavoratori che abbiano complessivamente beneficiato della medesima prestazione per un periodo inferiore a tre anni. Nel primo caso, la durata è pari a: 5 mesi per il 2014; 5 mesi più ulteriori 3 mesi nell’arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978, sempre per il 2014. Nel secondo caso, invece, la durata è pari a: 7 mesi, per il 2014; 7 mesi più ulteriori 3 mesi nell’arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978; 6 mesi, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e 6 mesi più 2 mesi nell’arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978, sempre per il periodo 2015-2016. Le istanze, in tal caso, vanno presentate dai lavoratori interessati all’INPS entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla data di scadenza del periodo di prestazione precedentemente fruito o, se successiva, dalla data di scadenza del periodo di prestazione di concessione della prestazione da parte della regione o P.A. ovvero alla data del decreto interministeriale, nel caso di imprese plurilocalizzate.
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