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Premessa – Il tanto atteso rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga è finalmente arrivato per mezzo di un Decreto Legge (n. 54/2013) pubblicato il 21 maggio scorso in Gazzetta Ufficiale. Finanziamenti che si aggiungono alle risorse già stanziate dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) e ad altre ulteriori risorse già attivabili ai sensi della legislazione vigente. A tal fine il MLPS, dopo aver acquisito il parere della Conferenza Stato - regioni e aver sentito le parti sociali, adotta un decreto interministeriale che stabilisce - nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica - tutte le modalità e criteri che garantiscono la concessione degli ammortizzatori in deroga. Al riguardo, l’INPS sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal MLPS e dalle Regioni, effettua un monitoraggio, anche preventivo, della spesa, rendendolo disponibile al ministero del Lavoro e al MEF, al fine di verificare gli andamenti di spesa e poter così intervenire nel settore con misure adeguate. Ma vediamo ora le disposizioni introdotte in materia ammortizzatori sociali nel D.L. in commento.
Il meccanismo – Innanzitutto, appare opportuno descrivere il nuovo meccanismo di finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Infatti, quello originariamente previsto dalla Legge di Stabilità 2013 (art. 1, c. 255 della L. n. 228/2012), verrà sostituito da un diretto rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. In particolare, le risorse derivanti dall’aumento contributivo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (0,30%), vanno versate dall’INPS al bilancio dello Stato, per un importo pari a 246 milioni di euro per l’anno 2013, per essere riassegnate al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione e destinate al finanziamento degli ammortizzatori di cui trattasi.
Risorse finanziarie – Per quanto riguarda la provenienza delle risorse stanziate dal Decreto Legge, a formare la dote di un miliardo di euro destinata agli ammortizzatori in deroga concorrono le seguenti somme:
- 246 milioni di euro derivanti dal Fondo per la Formazione Continua (già previsto dall’art. 1, c. 255 della Legge di Stabilità 2013);
- 250 milioni sottratti al Fondo per gli sgravi contributivi dei contratti di produttività (art. 1 c. 68 L. n. 247/2007);
- 100 milioni attinti al Fondo di Sviluppo e Coesione Sociale;
- 100 milioni provenienti dai soldi stanziati nell’Accordo tra Italia e Libia per la costruzione di infrastrutture;
- 19 milioni presi da una quota delle sanzioni comminate dall’Antitrust, e infine i restanti 288 milioni di euro reperiti nel Piano Azione e Coesione (PAC), in attuazione della riprogrammazione dei fondi strutturali UE 2007/2013.
Proroga contratti di lavoro subordinati – È stato disposto altresì il differimento dal 31 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 del termine entro il quale le amministrazioni pubbliche possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi o il diverso limite previsto dai CCNL del relativo comparto, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato.