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Premessa – È stato finalmente messo nero su bianco. Infatti, nella giornata di ieri il Ministro del Lavoro e le Politiche Sociali, Enrico Giovannini, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, hanno firmato i tanto attesi decreti che assegnano alle Regioni e alle Province autonome le risorse finanziarie stanziate per il pagamento della cassa integrazione in deroga, previsto dalla Legge di Stabilità per il 2013 (L. n. 228/2012). Si tratta di ben 780 milioni di euro a disposizione di regioni e province autonome per il sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in crisi. Il Governo, inoltre, assicura che anche le risorse stanziate con il D.L. n. 54/2013 (G.U. il 21 maggio 2013, n 117), verranno erogate con la massima tempestività, appena definita la ripartizione in accordo con le Regioni. Le doti maggiori andranno alla Lombardia e alla Puglia, rispettivamente 129 milioni di euro e 85 milioni di euro.
Risorse finanziarie – Si tratta di un intervento estremamente importante per i lavoratori, i quali oggi più che mai hanno bisogno di sentirsi tutelati. A tal fine, il Governo ha dedicato 780 milioni di euro, che si aggiungono al miliardo di euro che lo scorso mese il premier, Enrico Letta, ha deciso di destinare all’ammortizzatore sociale in argomento. Risorse finanziare queste che sono state così ripartite:
- 246 milioni di euro derivanti dal Fondo per la Formazione Continua (già previsto dall’art. 1, c. 255 della Legge di Stabilità 2013);
- 250 milioni sottratti al Fondo per gli sgravi contributivi dei contratti di produttività (art. 1 c. 68 L. n. 247/2007);
- 100 milioni attinti al Fondo di Sviluppo e Coesione Sociale;
- 100 milioni provenienti dai soldi stanziati nell’Accordo tra Italia e Libia per la costruzione di infrastrutture;
- 19 milioni presi da una quota delle sanzioni comminate dall’Antitrust, e infine i restanti 288 milioni di euro reperiti nel Piano Azione e Coesione (PAC), in attuazione della riprogrammazione dei fondi strutturali UE 2007/2013.
CIGD – Ricordiamo brevemente che la CIGD è destinata a tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti, lavoratori con contratto di somministrazione e lavoranti a domicilio, dipendenti da aziende che operino in determinati settori produttivi o specifiche aree regionali, individuate in specifici accordi governativi. Essa spetta per un importo pari all’80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali. Per accedervi è necessario che i lavoratori:
- abbiano un’anzianità lavorativa, presso la ditta richiedente il trattamento, di almeno 90 giorni alla data della richiesta. Nel computo sono comprese anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata a condizione che:
* non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni;
* il lavoratore operi in regime di monocommittenza;
* il reddito conseguito sia superiore a € 5.000 (anche se relativo a più di un anno solare);
- abbiano reso, presso il Centro per l’impiego, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto alla prestazione.