26 marzo 2013

CIGD. L’INPS detta le istruzione alle Sedi

La presenza del solo accordo in sede aziendale non è condizione ostativa al pagamento delle prestazioni in deroga
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Dopo aver dato il via libera al pagamento degli ammortizzatori in deroga per l’anno 2013, l’INPS precisa che bisogna ancora ultimare – entro il 30 aprile 2013 - l’emissione delle autorizzazioni dei residui periodi non ancora autorizzati, l’elaborazione dei pagamenti relativi alle autorizzazioni già emesse, nonché l’emissione di autorizzazioni e dei relativi pagamenti per i decreti che perverranno entro la fine di marzo. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 5025/2013

Il finanziamento – Di recente sono stati finanziati ben 520 milioni di euro a valere su fondi nazionali per la concessione o per la proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, in deroga alla vigente normativa, ai lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati. Tali fondi servono altresì per stanziare la contribuzione figurativa. Al riguardo, è stato chiarito che il termine finale per la trasmissione all’INPS, da parte delle Regione e Province autonome, dei decreti di autorizzazione degli ammortizzatori sociali in deroga di competenza dell’anno 2012, è il 31 marzo 2013. Una volta completata tale procedura è possibile ottenere una stima dell’onere di spesa finalizzata a un’eventuale ulteriore decisione su somme residue disponibili per il completamente dei pagamenti relativi all’intero periodo di intervento previsto nei decreti.

Obblighi delle Sedi INPS – Ciò detto, l’INPS invita le Sedi territoriali a ultimare, entro il 30 aprile 2012, l’emissione delle autorizzazioni dei residui periodi non ancora autorizzati, l’elaborazione dei pagamenti relativi alle autorizzazioni già emesse, nonché a ultimare l’emissione di autorizzazioni e dei relativi pagamenti per i decreti che perverranno entro la fine di marzo. A tal proposito, l’Istituto previdenziale rammenta che per i decreti regionali pervenuti dopo il 31.12.2012 i pagamenti dovranno essere effettuati per un massimo di due mensilità.

Ulteriori chiarimenti – Infine, si chiarisce che non è condizione di legittimità del decreto concessorio, pertanto non si deve considerare elemento ostativo al pagamento delle prestazioni in deroga, la presenza del solo accordo in sede aziendale.

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