Premessa – Nei giorni scorsi, il Ministero del Lavoro con la circolare n. 19/2014 ha definito il termine di presentazione delle istanze di Cassa integrazione in deroga, le causali di concessione, i limiti di durata e reiterazione delle prestazioni. Le nuove regole, che si applicano a decorrere dal 4 agosto 2014, sono contenuti nel D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014. Da notare che le disposizioni contenute nel decreto si applicano agli accordi stipulati - in sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola Regione e in sede governativa per le imprese c.d. plurilocalizzate - dal giorno della data di pubblicazione del decreto medesimo fissata al 4.8.2014, ferme restando le limitazioni e le previsioni di cui al medesimo decreto interministeriale. Ciò detto, appare utile capire ora come debba muoversi il datore di lavoro per poter richiedere o prorogare la CIG in deroga.
Requisiti soggettivi - Innanzitutto, è necessario riassumere i requisiti soggettivi per accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga. Il lavoratore, in particolare, deve aver maturato anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data d'inizio del periodo d'intervento. Con riferimento alle prestazioni in deroga relative all'anno 2014, sono ammessi i lavoratori subordinati con anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 8 mesi (anziché 12) alla data di inizio del periodo di intervento di CIG in deroga qualificati come imprese, così come individuate dall'articolo 2082 c.c. Sono inclusi anche i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c. (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti).
Le cause – Per poter accedere all’integrazione salariale, occorre il verificarsi di una delle seguenti cause: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendali; ristrutturazione o riorganizzazione. Nessun trattamento economico spetta invece, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa.
Domande di concessione o proroga – La concessione o proroga della CIGS può essere concessa sulla base di accordi regionali oppure sulla base di accordi sottoscritti in sede governativa. Nel primo caso, l’adempimento a carico di Regioni e P.A. è quello di comunicare prontamente all’INPS gli accordi stipulati con le modalità definite successivamente dall'Istituto. Mentre gli adempimenti a carico delle aziende richiedenti il trattamento in deroga si riducono alla presentazione della domanda, corredata dell'accordo, in via telematica all'INPS e alla Regione entro il termine di 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda opera la decurtazione del trattamento, in quanto il trattamento sarà concesso dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o P.A., l'accordo viene sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - e trasmesso telematicamente unitamente alla domanda dall'azienda all'INPS.
In attesa del rilascio della procedura telematica da parte dell'Inps: per la presentazione della domanda da parte delle aziende, fermo restando il termine di presentazione dell'istanza, si considerano validamente presentate le istanze trasmesse entro il termine di 20 giorni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali utilizzando la modulistica ancora disponibile sul sito: www.lavoro.gov.it. Al riguardo bisogna tener presente che in fase di prima applicazione, le domande relative ad eventi iniziati in un momento antecedente il 4.8.2014, si considerano valide se presentate entro venti giorni dalla data di pubblicazione della circolare sul sito del MLPS.
La durata – I limiti massimi di durata del trattamento salariale sono stati così determinati: 11 mesi nell’arco di un anno, per il periodo “1° gennaio 2014-31 dicembre 2014”; 5 mesi nell’arco di un anno “1° gennaio 2015-31 dicembre 2015”.
Termini per l’istruttoria – I termini per l’istruttoria delle domande si differenzia a secondo se il trattamento salariale è stato concesso sulla base di accordi regionali oppure sulla base di accordi sottoscritti in sede governativa. Nel primo caso, l’adempimento a carico di Regioni e P.A. consiste nell’avviare l’istruttoria entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Una volta verificata la sussistenza dei presupposti, si opera una prima quantificazione dell'onere connesso e viene emanato il provvedimento di concessione del trattamento in deroga, nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Per il tramite del Sistema Informativo Percettori, quindi, la Regione o P.A. interessata trasmette la determinazione confessoria all'INPS, il quale verifica la coerenza della determinazione con l'onere stimato in riferimento all'accordo, e eroga il trattamento concesso. Mentre l’adempimento a carico delle aziende destinatarie dei provvedimenti di concessione consiste nella trasmissione all'INPS dei modelli per l'erogazione del trattamento - a conguaglio o a pagamento diretto - entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di fruizione dei trattamento. Se il trattamento economico è stato invece concesso sulla base di accordi sottoscritti in sede governativa, il Ministero del Lavoro - entro 30 giorni dalla data in cui l'INPS trasmette al Ministero medesimo la domanda - effettua l'istruttoria e, verificata la sussistenza dei presupposti, provvede alla quantificazione dell'onere connesso, nel rispetto dei limiti di spesa programmati, ed invia lo schema del decreto di concessione al MEF per acquisirne il concerto entro i successivi 15 giorni. Entro 5 giorni dall'adozione del decreto di concessione, il Ministero del Lavoro ne trasmette copia all'INPS, a cui è affidato il monitoraggio. Mentre l’adempimento a carico delle aziende destinatarie dei provvedimenti di concessione riguarda la trasmissione mensile all’INPS dei modelli per l’erogazione del trattamento - a conguaglio o a pagamento diretto - entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.
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