18 gennaio 2013

CIGD. Niente anticipazioni per il 2013

Per i periodi di competenza 2013 non possono più essere richieste anticipazioni di CIGD
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Poiché la “Legge di Stabilità 2013” (L. n. 228/2012) non ha autorizzato, per quest’anno (come invece avvenuto per gli anni 2009-2012), la possibilità di richiedere anticipazioni di CIG in deroga è necessario ora attendere la trasmissione del relativo decreto di competenza regionale o ministeriale. Non possono trovare applicazione neanche eventuali accordi quadro regionali che prevedano il ricorso all’istituto della CIGD per l’anno di competenza 2013. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 1051 di ieri, fornendo altresì il procedimento amministrativo in merito alla concessione della CIGD a pagamento diretto attivato dalle aziende con unità produttive site in una sola regione.

Il procedimento – Affinché l’azienda possa accedere alla CIGD a pagamento diretto, bisogna seguire il seguente iter procedurale: innanzitutto, l’azienda - dopo la stipula degli accordi sindacali - inoltra all’Istituto e alla Regione la domanda di CIG in deroga con allegato l’elenco dei beneficiari e il verbale di accordo sindacale; la Regione, dal canto suo - ricevuta la richiesta dell’azienda - predispone il relativo provvedimento regionale di concessione e provvede ad inviarlo telematicamente all’INPS, corredato dall’elenco dei beneficiari che verranno inseriti nel sistema informativo dei percettori; a questo punto l’INPS, ricevuto il provvedimento di concessione di CIG in deroga, verifica i requisiti soggettivi dei lavoratori indicati e provvede all’erogazione della relativa prestazione. Nel caso in cui si tratti di imprese plurilocalizzate la domanda di intervento in deroga deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; tale domanda, in caso di riscontro positivo, darà luogo a un decreto interministeriale.

Codici soppressi –
Infine, l’INPS tiene a precisare che – per l’anno in corso – siccome non trova più applicazione l’istituto dell’anticipazione, non potrà più essere utilizzato il codice di intervento “670” e il numero convenzionale “04” o “05” all’interno della procedura di autorizzazione.

Premessa – Poiché la “Legge di Stabilità 2013” (L. n. 228/2012) non ha autorizzato, per quest’anno (come invece avvenuto per gli anni 2009-2012), la possibilità di richiedere anticipazioni di CIG in deroga è necessario ora attendere la trasmissione del relativo decreto di competenza regionale o ministeriale. Non possono trovare applicazione neanche eventuali accordi quadro regionali che prevedano il ricorso all’istituto della CIGD per l’anno di competenza 2013. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 1051 di ieri, fornendo altresì il procedimento amministrativo in merito alla concessione della CIGD a pagamento diretto attivato dalle aziende con unità produttive site in una sola regione.

Il procedimento – Affinché l’azienda possa accedere alla CIGD a pagamento diretto, bisogna seguire il seguente iter procedurale: innanzitutto, l’azienda - dopo la stipula degli accordi sindacali - inoltra all’Istituto e alla Regione la domanda di CIG in deroga con allegato l’elenco dei beneficiari e il verbale di accordo sindacale; la Regione, dal canto suo - ricevuta la richiesta dell’azienda - predispone il relativo provvedimento regionale di concessione e provvede ad inviarlo telematicamente all’INPS, corredato dall’elenco dei beneficiari che verranno inseriti nel sistema informativo dei percettori; a questo punto l’INPS, ricevuto il provvedimento di concessione di CIG in deroga, verifica i requisiti soggettivi dei lavoratori indicati e provvede all’erogazione della relativa prestazione. Nel caso in cui si tratti di imprese plurilocalizzate la domanda di intervento in deroga deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; tale domanda, in caso di riscontro positivo, darà luogo a un decreto interministeriale.

Codici soppressi –
Infine, l’INPS tiene a precisare che – per l’anno in corso – siccome non trova più applicazione l’istituto dell’anticipazione, non potrà più essere utilizzato il codice di intervento “670” e il numero convenzionale “04” o “05” all’interno della procedura di autorizzazione.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy