Premessa – Nuova linfa per le imprese in cassa integrazione in deroga. Infatti, per il periodo di competenza 2013, sono state assegnate ulteriori risorse finanziarie, ripartite su base regionale e Province Autonome, per il pagamento degli ammortizzatori sociali in deroga. In particolare, il rifinanziamento è stato effettuato ad opera dei D.I. n. 76772 e 76773 del 7 novembre 2013, che hanno messo sul piatto rispettivamente 500.000.000 euro a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, e 287.741.250 euro a valere sui Fondi strutturali oggetto del Piano di azione e coesione di cui all’art. 1, c. 253, della L. n. 228/2012. Quindi, sommando i due finanziamenti si arriva a un totale di 787.741.250 euro. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 18131/2013.
Ripartizione territoriale – La ripartizione territoriale, che favorisce maggiormente le zone con alto tasso di disoccupazione, vede al primo posto la Campania con 161.646.012,93 euro, e a seguire la Sicilia (132.634.638 euro) e la Lombardia (88.420.552,17 euro). Mentre all’ultimo posto troviamo la Valle d’Aosta (754.268,65 euro); non va meglio per le P.A. di Bolzano e Trento, ai quali sono stati destinati rispettivamente 2.458.463,82 euro e 2.947.478,05 euro.
Gestione delle risorse – Per la gestione delle suddette risorse occorre seguire le istruzioni operative fornite nel messaggio n. 3718/2013. Quindi, l'utilizzo dovrà avvenire esclusivamente in base agli accordi sottoscritti dalle singole regioni con il Ministero del Lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a termine, inclusi apprendisti e lavoratori somministrati. Nello specifico le regioni potranno autorizzare le spese limitatamente alla risorse stanziate, tenendo conto che i fondi possono essere utilizzati per finanziare l'indennità (cassa integrazione, mobilità o disoccupazione) e la contribuzione figurativa cui hanno diritto i lavoratori, i quali in presenza dei requisiti hanno titolo anche all'assegno familiare.
Riduzione CIGD – Infine, si rammenta che le prestazioni sono soggette alle riduzioni di cui alla Finanziaria 2007 (L. n. 296/2007). Di conseguenza, l'indennità di mobilità in deroga va ridotta del 10% dopo i primi 12 mesi di effettiva percezione (non si contano eventuali periodi di sospensione per ripresa attività lavorativa); stessa cosa avviene nei successivi 12 mesi, periodo durante il quale la riduzione è 30%, nonché per gli ulteriori 12 mesi in cui l'abbattimento sarà, da quel momento in poi, del 40%.
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