28 settembre 2015

CIGO: vecchia disciplina per eventi ante 24/9

Per le domande di CIGO presentate prima del 24 settembre 2015 opera la vecchia disciplina

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il giorno stesso dell’entrata in vigore del nuovo Testo Unico in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (24 settembre 2015), l’INPS ha fornito le prime istruzioni in merito alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e ai fondi di solidarietà. Nello specifico, con il messaggio n. 5919/2015, è stato chiarito che per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa precedenti al 24 settembre 2015, le aziende potranno continuare a presentare le domande con le consuete modalità, previste nella previgente disciplina. Viceversa, in caso di eventi di sospensione o riduzione verificatisi a decorrere dalla suddetta data, le domande seguiranno la nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 148/2015.

Normativa – Il nuovo T.U. sugli ammortizzatori sociali all’art. 15 del D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che per l’ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa è tenuta a presentare in via telematica all'INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. A tal fine i datori di lavoro dovranno allegare un file in formato CSV contenente alcuni dati sugli addetti alla Unità Produttiva interessata. I dati da fornire per ciascun addetto sono riportati nel documento presente sul sito INPS (www.inps.it), seguendo il percorso: “servizi on line” -> “servizi per aziende e consulenti” -> “CIG Ordinaria” -> "Flusso web" -> link "Documentazione" alla voce "Tracciato per invio beneficiari", ovvero per quanto riguarda i fondi di solidarietà link "Invio domande fondi di solidarietà" -> "area di download", nella cartella .zip "allegati in formato .pdf", documento: "Tracciato per invio beneficiario".

Sul punto, l’Istituto tiene a precisare che al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità, l’elenco degli addetti alla Unità Produttiva potrà essere fornito anche in una fase successiva all’invio della domanda.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che la domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Qualora l’azienda sfori il suddetto termine, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Infine, l’INPS fa riserva nel fornire con apposita circolare tutta la nuova disciplina, ivi compreso il passaggio tra vecchia e nuova normativa, le nuove modalità di presentazione della domanda, nonché le ulteriori disposizioni innovative contenute nella riforma.
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