9 marzo 2015

CIGS. Accesso flessibile per le aziende in crisi

È possibile richiedere la CIGS anche in un momento diverso da quello di avvio del fallimento

Autore: Redazione Fiscal Focus
Le imprese interessate da una procedura concorsuale – con prosecuzione anche parziale dell’attività – possono richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione alla suddetta procedura.

A chiarirlo è il ministero del Lavoro con la circolare n. 4/2015.

Concessione CIGS
– In via preliminare, il Ministero del Welfare ritiene opportuno evidenziare quando la CIGS viene concessa ai lavoratori. In particolare, l’art. 3, c. 1 della L. n. 223/1991 stabilisce che la CIGS viene concessa ai lavoratori “[…] delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario per un periodo non superiore a dodici mesi”.

Estensione beneficio – Successivamente, il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno estendere il beneficio del trattamento di CIGS anche a quelle imprese che abbiano sottoscritto accordi di Ristrutturazione del debito, ai sensi dell’art. 182-bis della legge fallimentare, assimilando tale istituto alle causali previste dall’art. 3, c. 1 della L. n. 223/1991.

Inoltre, il trattamento straordinario di integrazione salariale è stato riconosciuto non solo alle aziende sottoposte alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, ma anche a quelle che presentino un piano concordatario caratterizzato dalla prosecuzione dell’attività di impresa.

Decorrenza beneficio
- Quanto al periodo dal quale far decorrere il trattamento di integrazione salariale straordinario, esso scatta dalla data in cui interviene il provvedimento formale di ammissione o sottoposizione a una delle procedure concorsuali in esame.
Tuttavia, esistono dei casi particolari in cui l’impresa assoggettata a una procedura concorsuale decida di ricorrere alla CIGS in un momento successivo rispetto alla data di ammissione alla procedura.
La ragione di tale scelta aziendale risiede principalmente nel pregiudizio cui andrebbe incontro l’azienda – impegnata a completare commesse ed evadere ordini precedentemente acquisiti – nel caso in cui sospendesse nell’immediato le prestazioni lavorative del personale dipendente. In un contesto del genere, infatti, l’azienda potrebbe ritenere più conveniente l’utilizzo di un ammortizzatore sociale alternativo e più coerente con l’effettiva situazione aziendale caratterizzata dalla prosecuzione anche parziale dell’attività e decidere di ricorrere al trattamento in epoca successiva alla data di ammissione alla procedura.

Chiarimento MLPS – Alla luce di quanto su affermato, il MLPS ritiene che l’impresa interessata da una procedura concorsuale – con prosecuzione anche parziale dell’attività – possa richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione a una delle menzionate procedure.
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