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Premessa – È stata abrogata la disciplina della durata “speciale” della CIGS per il personale, anche navigante, delle imprese del trasporto aereo e delle società di gestione aeroportuale; infatti, la durata dell’indennità di integrazione salariale per detto personale, eventualmente sospeso dal 1° gennaio 2013, sarà quella prevista in via generale in relazione alle differenti tipologie di causale. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 1/2013 illustrando le modifiche introdotte all’attuale sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro.
CIGS. La nuova disciplina – Come è noto, la Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) all’art. 3, c. 1, ha stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese: imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più' di cinquanta dipendenti; imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti”. Inoltre, è stata concessa la possibilità per le imprese del settore trasporto aereo di poter fruire del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di 48 mesi. Di conseguenza, viene abrogata la disciplina della durata “speciale” della cassa integrazione guadagni straordinaria per il personale, anche navigante, delle imprese del trasporto aereo e delle società di gestione aeroportuale.
Aziende interessate alla procedura concorsuale – Importanti novità sono state introdotte anche nella disciplina della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario per le aziende interessate da procedure concorsuali. In primo luogo, sono modificati i requisiti previsti per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all’art. 3, c. 1, della L. n. 223/1991, che potrà riguardare soltanto le aziende per le quali “sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione”. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2016, viene abrogato l’intero art. 3 della L. n. 223/1991. Pertanto, l’intervento straordinario di integrazione salariale per le imprese assoggettate a procedure concorsuali non sarà più concedibile a partire da questa data.
DID – L’art. 4, c. 47, della Riforma del Lavoro abroga, a partire dal 18 luglio 2012, la normativa che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito al rilascio, da parte del richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (DID). Di conseguenza, i lavoratori sospesi, beneficiari della tutela del sostegno a reddito in costanza del rapporto di lavoro, non sono più tenuti a rilasciare la predetta dichiarazione al datore di lavoro. Quest’ultimo, quindi, non è più tenuto a raccogliere e conservare le dichiarazioni di immediata disponibilità (mod. SR105), sottoscritte dai lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale.
Decadenza dal trattamento di integrazione salariale – Tuttavia, esistono dei casi di decadenza dalla prestazione in costanza di rapporto di lavoro se il beneficiario rifiuta di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo. In particolare, la decadenza si verifica quando le attività di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 Km dalla residenza del lavoratore o comunque è raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici mediamente in 80 minuti. Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso al Comitato provinciale di cui all’art. 34 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.