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Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 31/2012, chiarisce che l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell’art. 1 bis del D.L. n. 249/2004, che estende, previo specifico accordo in sede governativa, il trattamento di CIGS al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, non ha effetti rispetto ai programmi di CIGS attualmente in corso o comunque attivati entro il 31 dicembre 2012.
Il quesito – L’Assaereo ha avanzato richiesta di interpello per avere maggiori chiarimenti in ordine alla abrogazione, da parte della Riforma Fornero (L. n. 92/2012) e a partire dal 1° gennaio 2013, dell’art. 1 bis del D.L. n. 249/2004 (conv. da L. n. 291/2004). In particolare, è stato chiesto se tale abrogazione abbia effetti rispetto ai programmi di CIGS attualmente in corso o comunque attivati entro il 31 dicembre 2012, sulla base di specifici accordi sottoscritti in sede governativa, “mantenendo gli stessi (anche dopo il 1° gennaio 2013) la dimensione temporale già concordata e la medesima disciplina vigente al momento della sottoscrizione dell’accordo”.
CIGS – Prima di entrare nel merito della risposta fornita dal Ministero del Lavoro è utile illustrare l’art. 1 bis del D.L. n. 249/2004 (conv. da L. n. 291/2004). Nel dettaglio, tale disposizione prevede che “a decorrere dal 1° gennaio2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le società da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all’articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223”. Tale procedura consente di affrontare situazioni di crisi occupazionale, ristrutturazione aziendale, nonché di riduzione o trasformazione di attività sulla base di scelte operate essenzialmente dalle parti sociali.
Risposta del M.L.P.S. – Il Ministero del Lavoro sottolinea che nonostante la Legge di Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) abbia abrogato una procedura che consente di affrontare situazioni di crisi occupazionale, ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività sulla base di scelte operate essenzialmente dalle parti sociali, i decreti ministeriali di concessione del trattamento risultano meramente attuativi dell’accordo, quindi sono integralmente assoggettabili al regime legale vigente al momento della stipula dell’accordo, secondo il principio del tempus regit actum.