12 novembre 2012

CIGS attivata entro l’anno. L’indennità va oltre il 2012

Non si applica l’abolizione della CIGS dal 1.1.2013, prevista dalla Riforma Fornero, per la CIGS attivata entro il 31.12.2012
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 31/2012, chiarisce che l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell’art. 1 bis del D.L. n. 249/2004, che estende, previo specifico accordo in sede governativa, il trattamento di CIGS al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, non ha effetti rispetto ai programmi di CIGS attualmente in corso o comunque attivati entro il 31 dicembre 2012.

Il quesito
– L’Assaereo ha avanzato richiesta di interpello per avere maggiori chiarimenti in ordine alla abrogazione, da parte della Riforma Fornero (L. n. 92/2012) e a partire dal 1° gennaio 2013, dell’art. 1 bis del D.L. n. 249/2004 (conv. da L. n. 291/2004). In particolare, è stato chiesto se tale abrogazione abbia effetti rispetto ai programmi di CIGS attualmente in corso o comunque attivati entro il 31 dicembre 2012, sulla base di specifici accordi sottoscritti in sede governativa, “mantenendo gli stessi (anche dopo il 1° gennaio 2013) la dimensione temporale già concordata e la medesima disciplina vigente al momento della sottoscrizione dell’accordo”.

CIGS – Prima di entrare nel merito della risposta fornita dal Ministero del Lavoro è utile illustrare l’art. 1 bis del D.L. n. 249/2004 (conv. da L. n. 291/2004). Nel dettaglio, tale disposizione prevede che “a decorrere dal 1° gennaio2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le società da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all’articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223”. Tale procedura consente di affrontare situazioni di crisi occupazionale, ristrutturazione aziendale, nonché di riduzione o trasformazione di attività sulla base di scelte operate essenzialmente dalle parti sociali.

Risposta del M.L.P.S.
– Il Ministero del Lavoro sottolinea che nonostante la Legge di Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) abbia abrogato una procedura che consente di affrontare situazioni di crisi occupazionale, ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività sulla base di scelte operate essenzialmente dalle parti sociali, i decreti ministeriali di concessione del trattamento risultano meramente attuativi dell’accordo, quindi sono integralmente assoggettabili al regime legale vigente al momento della stipula dell’accordo, secondo il principio del tempus regit actum.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy