Niente CIGS e contratti di solidarietà per i gruppi parlamentari e consiliari. I primi, infatti, costituiscono gli strumenti per lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento, come previsto e disciplinato dalle norme della Costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai regolamenti delle Camere e dai regolamenti interni dei gruppi medesimi. Analoga situazione si riscontra nei confronti dei gruppi costituiti presso i Consigli regionali.
Il chiarimento è giunto con il messaggio n. 5865/2015 dell’INPS, nel quale è stato chiesto se i suddetti gruppi rientrino, al pari dei partiti e movimenti politici, nell’estensione della disciplina delle integrazioni salariali straordinarie nonché dei contratti di solidarietà disposta dall’art. 16 del D.L. n. 149/2013 (convertito nella L. n. 13/2014).
La normativa – La menzionata norma ha previsto che - a decorrere dal 1° gennaio 2014 – i trattamenti straordinari di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi ai partiti e ai movimenti politici, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti. In particolare, l’istanza per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei propri dipendenti, può essere presentata per le seguenti causali: crisi, ivi compresa la cessazione totale o parziale di attività; riorganizzazione e contratto di solidarietà.
Alle suddette causali si applicano i seguenti limiti di durata massima: 12 mesi per i programmi di crisi; 24 mesi per i programmi di riorganizzazione con possibilità di due proroghe, ciascuna di durata non superiore ai 12 mesi; 24 mesi per i contratti di solidarietà prorogabili di ulteriori 24 mesi o 36 per i territori del Mezzogiorno.
Data l’esclusione dei gruppi parlamentari e consiliari dalla disciplina appena illustrata, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che i partiti e i movimenti politici soggetti all’art. 16 del D.L. n. 149/2013 sono:
• i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), cioè Senato, Camera, Parlamento europeo, consigli regionali e province autonome;
• i partiti politici, iscritti nel registro di cui all’articolo 4, cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti ovvero una singola componente interna al gruppo misto (articolo 10, comma 2, lett. a);
• i partiti politici, iscritti nel registro di cui all’articolo 4 prima del deposito del contrassegno, che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale in occasione del rinnovo del Senato, della Camera o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto (articolo 10, comma 2, lett. b).
Inquadramento previdenziale – Alla luce di tale situazione, è chiaro dunque che i gruppi parlamentari e consiliari non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento. Al fine di rendere operativa tale esclusione, l’INPS procederà alla riclassificazione ai fini previdenziali delle matricole contributive accese dai gruppi parlamentari e consiliari, previa presentazione di apposita domanda degli interessati.
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