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Premessa –L’INPS, con la circolare n. 30 del 2 marzo 2012, ha precisato che, nel caso in cui i lavoratori, continuando a prestare la stessa attività per il medesimo appaltante, transitino da un’impresa all'altra per successione di appalti, l'anzianità aziendale, ai soli fini della concessione dell'integrazione salariale e della indennità di mobilità, anche in deroga alla normativa ordinaria, deve essere valutata cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, anche se non sussista la fattispecie del trasferimento di azienda.
Cigs e mobilità -I chiarimenti riguardano le condizioni per la concessione delle prestazioni a sostegno del reddito di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e di mobilità. La normativa prevede, quale requisito soggettivo per il diritto alla CIGS “un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni” alla data della presentazione della domanda; mentre per l'indennità di mobilità pone uno stesso requisito soggettivo per “un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato”. Le recenti normative, spiega l'INPS, per contrastare la crisi economica, hanno previsto la possibilità di concedere sia la CIGS che la mobilità in deroga alla normativa ordinaria a categorie di lavoratori e di imprese escluse dalle analoghe prestazioni ordinarie, comunque nella validità dei predetti requisiti.
Il chiarimento – Al riguardo, l’Istituto previdenziale fa presente che la problematica è stata già approfondita dal M.L.P.S. con la circolare n. 148/1998, riconoscendo per i lavoratori transitati da un'impresa appaltatrice all'altra che l'anzianità aziendale possa essere valutata con riferimento all'ente appaltante cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici. Alla luce di tale criterio, nell’ipotesi in cui un lavoratore presti il proprio lavoro per lo svolgimento della medesima attività, oggetto dell'appalto, con lo stesso appaltante, l'anzianità aziendale – esclusivamente ai fini della erogazione di prestazioni a sostegno del reddito – deve essere calcolata con riferimento al pregresso rapporto di lavoro con l'impresa appaltatrice uscente, anche nell’ipotesi in cui non sussista la fattispecie del trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 c.c. Questo principio, formulato limitatamente alle condizioni e per gli effetti sopra richiamati, appare rispondere alla necessaria e primaria tutela del lavoratore che – in generale all’interno di un contesto di crisi economica e in particolare all’interno di possibili crisi settoriali – possa comunque non essere pregiudicato nella valutazione della presenza dei requisiti di legge per l’autorizzazione da parte dell’Istituto delle prestazioni di sostegno al reddito. Infine, l’INPS precisa che tale criterio può essere estensivamente richiamato a tutela del lavoratore anche nelle altre ipotesi di crisi aziendale temporanea o di lunga durata, quindi trova applicazione in tutti i casi nei quali, per la concessione di prestazioni a sostegno del reddito, di CIGS o di mobilità, ordinarie o in deroga, sia previsto il computo dell’anzianità aziendale.