4 luglio 2013

CIGS raddoppiata in presenza di un piano di ricollocazione

L’impresa può godere di una CIGS fino a 24 mesi in caso di un piano di ricollocazione biennale
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Affinché le imprese possano godere del raddoppio dei termini della CIGS, da 12 mesi fino a 24 mesi, è necessario presentare dei piani di gestione biennale che prevedano in modo puntuale ed esaustivo gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la circolare n. 20/2013, con la quale si forniscono alcuni chiarimenti in ordine alle ipotesi di crisi aziendale (art. 1, D.L. n. 249/2004, conv. in L. n. 291/2004) che determinino la cessazione dell'attività dell'intera azienda e il relativo trattamento straordinario di integrazione salariale.

Estensione della CIGS – La suddetta normativa stabilisce, in pratica, che nelle ipotesi di crisi aziendale che determini la cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore, di uno o più stabilimenti o parte di essi, la CIGS “può essere prorogata per un periodo fino a dodici mesi nel caso di programmi che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzata alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il ministero del lavoro accerti ne primi 12 mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali”. Si tratta di una fattispecie di crisi aziendale del tutto nuova, in quanto disciplina l’ipotesi di un programma di crisi aziendale supportato da interventi mirati in particolare alla gestione dei lavoratori che risultino in esubero, da realizzarsi nell'arco di un biennio. In tal caso, dunque, l'intervento di integrazione salariale dà la possibilità di tutelare i lavoratori (con la CIGS) mediante l'erogazione per un arco temporale più ampio (fino a 24 mesi), in luogo dei dodici mesi ordinariamente previsti.

Piano biennale – Ciò detto, il MLPS chiarisce che le imprese che intendono avvalersi del raddoppio dei termini della CIGS, devono presentare in modo puntuale ed esaustivo gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali. Si ritengono pertanto esclusi i piani di gestione del personale esuberante da attuare in un arco temporale di 12 mesi. Nel caso in cui il piano di gestione degli esuberi si articoli su un periodo più ampio, fino a 24 mesi, il trattamento di CIGS per il primo anno – ove non possa essere autorizzato per l’intero periodo dei 12 mesi previsti, in quanto l’azienda ha già beneficiato di altri periodi di integrazione salariale – potrà essere autorizzato nel limite del periodo residuo al raggiungimento del computo massimo dei 36 mesi.

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