Premessa – Si torna a parlare di co.co.pro. E, in particolare, a farlo è stato il segretario generale del Ministero del Lavoro, Paolo Pennesi, durante un intervento con la stampa specializzata del 22 gennaio 2014. Nel dettaglio oggetto del discorso è stato la forma scritta del contratto di lavoro a progetto, che secondo l’autorevole rappresentate ministeriale deve essere stipulato ad substantiam relativamente alla presenza e verifica del progetto. Infatti, con il recente decreto “Giovannini” (D.L. n. 76/2013, art. 7, c. 2, lett. d), è stato abolito l’inciso secondo il quale, la forma scritta era prevista ai soli fini della prova degli elementi indicati all’art. 62 del D.Lgs. n. 276/2003 (quindi ad probationem). Al riguardo, si rammenta che il co.co.pro. è un contratto rispetto al quale la forma scritta costituisce elemento di legittimità dello stesso. In precedenza si riteneva che fosse onere del committente dimostrare l’esistenza di uno specifico progetto gestito in autonomia da parte del collaboratore.
Contenuto del contratto – Il contratto, stipulato in forma scritta, deve contenere i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante, e del risultato finale che si intende conseguire;
c) corrispettivo e criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente sull’esecuzione, anche temporale, della prestazione, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
e) eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo il generale obbligo di salute e sicurezza cui il datore è tenuto per tutte le prestazioni rese nei locali dell’impresa (art. 62 D.Lgs. n. 276/2003).
Forma ad substantiam – In altri termini, la novità introdotta dal decreto “Giovannini” fa sì che in mancanza della forma scritta in un contratto a progetto, viene meno l’oggetto stesso del contratto, quindi la sua validità. Differente è, invece, il discorso se viene a mancare un qualunque altro elemento essenziale del contratto; in tal caso, infatti, non opera automaticamente la nullità del contratto. Quindi, bisogna distinguere tra elementi essenziali (forma ad substantiam del progetto) e elementi non qualificanti, non fondamentale.
Il compenso – Quanto ai compensi è stato specificato che, in assenza di una specifica contrattazione collettiva, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai CCNL applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.
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