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Premessa - In materia di congedo di maternità, alla lavoratrice madre spetta la possibilità di chiederne il differimento, nell’ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, fino alla data delle sue dimissioni, offrendo al contempo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa (INPS, Messaggio 11 luglio 2011, n. 14448).
Corte Costituzionale, sentenza n.116/2011 - Recentemente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 116/2011, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 16, lett. c, D.lgs. 151/2001, “nella parte in cui non consente, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare”.
Differimento del congedo - Il differimento del congedo non può essere richiesto nei seguenti casi:
- parto “a termine”, ossia di parto verificatosi in coincidenza della data presunta del parto, oppure in data successiva alla data medesima;
- parto prematuro, allorquando il ricovero del neonato non sia conseguenza della prematurità della nascita, ma sia dovuto ad altri motivi.
Oneri della lavoratrice - Ai fini del differimento del congedo di maternità, la lavoratrice ha l’onere di acquisire:
- la certificazione medica dalla quale possa rilevarsi il rapporto causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l’immediato ricovero dello stesso, rilasciata dalla struttura ospedaliera, pubblica o privata, presso la quale il neonato è ricoverato, con l'indicazione della data di dimissioni del neonato;
- le certificazioni mediche attestanti la compatibilità delle condizioni di salute della lavoratrice con la ripresa del lavoro, attestate dal medico specialista del SSN (o con esso convenzionato) e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, secondo le disposizioni delle norme previste in caso di flessibilità (art. 20, D.lgs. n. 151/2001).
Congedo di paternità - Nel caso in esame, anche il lavoratore padre, nei casi di decesso o grave infermità della madre, abbandono del neonato da parte della madre o affidamento esclusivo del neonato al padre (art. 28, D.lgs. n. 151/2001), ha la possibilità di differire l’inizio del congedo di paternità alla data di ingresso del neonato nella casa familiare.
Obblighi del lavoratore padre - In tale ipotesi, su di lui ricade l'obbligo di presentare, oltre ai documenti richiesti per attestare la situazione che ha determinato l’insorgere del congedo di paternità, anche la certificazione sanitaria della struttura ospedaliera presso la quale il neonato è stato ricoverato, dalla quale possa rilevarsi il rapporto di causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l’immediato ricovero dello stesso nonché la data di dimissione del neonato dalla struttura presso la quale è stato ricoverato.
Conservazione della documentazione - L’acquisizione, la gestione e la conservazione delle certificazioni mediche avviene con modalità analoghe a quelle previste per le certificazioni mediche rilasciate ai fini della flessibilità.