17 settembre 2014

Congedo disabili. Stop al permesso per i conviventi

Negata la fruizione del congedo al convivente del disabile non coniugato. Il permesso va al genitore del disabile

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 23/2014, ha chiarito che il convivente del disabile (non coniugato) non ha diritto al congedo per assistere il proprio partner. Diritto, questo, concesso invece al genitore del disabile anche se non convivente. Infatti, l’individuazione dei soggetti aventi diritto al periodo di congedo non è suscettibile di interpretazione analogica, ma risulta tassativa anche in ragione del fatto che durante la fruizione dello stesso il richiedente ha diritto a percepire una specifica indennità.

Il quesito
– L’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito all’art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, concernente la disciplina del congedo per assistenza disabili in situazione di gravità. In particolare è stato chiesto se sia possibile concedere la fruizione del congedo al genitore del disabile, pur in presenza di convivente non coniugato di quest’ultimo.
Congedo per disabili - In via preliminare, il Ministero del Welfare rammenta che - ai sensi della normativa su richiamata - il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità ha il diritto di fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con conservazione del posto di lavoro (art. 4, comma 2, L. n. 53/2000). In caso di mancanza, decesso o patologie del coniuge convivente, la disposizione in argomento individua in subordine ulteriori categorie di soggetti, stabilendo il seguente ordine di priorità sulla base del vincolo di parentela con il disabile: il padre o la madre anche adottivi; uno dei figli conviventi; uno dei fratelli o sorelle conviventi.

Precisazioni INPS - Sul tema è intervenuto anche l’INPS, il quale ha precisato che i genitori naturali o adottivi e affidatari del disabile hanno titolo a fruire del congedo solo nella misura in cui si verifichi una delle condizioni sotto riportate:
• “il figlio – portatore di handicap – “non sia coniugato o non conviva con il coniuge”;
• “il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo”;
• “il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame”.
Al riguardo, inoltre, appare opportuno ricordare che la Corte Costituzione (sentenza n. 203/2013), in un’ottica di favoreggiamento dei familiari di soggetti portatori di handicap in condizione di gravità, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione.

La risposta del MLPS – La risposta del Ministero del Lavoro al quesito su esposto è positiva. Infatti, nell’ipotesi in cui il disabile non risulti coniugato o non conviva con il coniuge, ovvero quest’ultimo abbia effettuato espressa rinuncia, il genitore non convivente può beneficiare del periodo di congedo, anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da parte di un convivente more uxorio, non essendo tale soggetto legittimato a fruire del diritto. L’interpretazione ministeriale è sostenuta anche dal fatto che l’individuazione dei soggetti aventi diritto al periodo di congedo non è suscettibile di interpretazione analogica, ma risulti tassativa anche in ragione del fatto che durante la fruizione dello stesso il richiedente ha diritto a percepire una specifica indennità.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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