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Premessa –Come è noto,la manovra “salva Italia”, all’art. 24, c. 26, della L. n. 214/2011, ha concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’estensione ai professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, il diritto all’indennità giornaliera di malattia e del trattamento economico per congedo parentale. Ora, l’INPS con il messaggio n. 4143 del 7 marzo 2012 stabilisce che rientrano nelle suddette tutele tutte le categorie di lavoratori con committente, per i quali sussiste quindi l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS.
Interpello n. 42/2011 del M.L.P.S. –Dunque,l’Istituto previdenziale fa seguito all’interpello n. 42 del M.L.P.S., il quale ha stabilito che hanno diritto all’indennità di malattia anche gli amministratori di S.r.l., così come ne hanno diritto tutti i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata dell’INPS, con la sola esclusione di coloro i quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e dei pensionati. Infatti, secondo tale interpretazione in linea con la più recente evoluzione legislativa in materia, per “categorie assimilate ai lavoratori a progetto” devono ritenersi incluse tutte le categorie di lavoratori con committente per i quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
La L. n. 296/2006 –A tal proposito, utile è ricordare la disposizione di cui all’art. 1, c. 788, della L. n. 296/2006la quale riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e alle “categorie assimilate” – iscritte alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria – un’indennità giornaliera di malattia con le modalità di calcolo ivi definite. Mentre per coloro che non risultano iscritti presso altra forma di previdenza obbligatoria, ovvero non siano pensionati, è prevista un’aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,72% a titolo di contributo per prestazioni di maternità, malattia e assegno al nucleo familiare. Tale contributo, comprensivo anche di quello della maternità e dell’assegno al nucleo familiare, è pertanto dovuto da tutti gli iscritti alla gestione separata, salvo che questi siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o siano pensionati.
La gestione delle domande –Sulla base di quanto finora esposto, tutte le SediINPS sono tenute quindi ad accettare le domande dei lavoratori appartenenti alla nuova platea dei destinatari su indicati, che verranno trasmesse attraverso i canali tradizionali, in attesa dell’implementazione delle procedure attualmente esistenti. A questo punto, però, il problema sorge per tutti quei lavoratori che hanno presentato ricorso dal 1° gennaio 2007, dove l’INPS sarà costretto a rivedere tutti i ricorsi pendenti alla predetta data.