26 novembre 2013

Congedo straordinario. Permessi large

Se manca il coniuge, la persona disabile può essere assistita da parenti o affini entro il terzo grado

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Ampliata la platea dei lavoratori in grado di assistere i parenti in stato di disabilità grave. Infatti la recente giurisprudenza si è sempre più interessata a questa particolare disciplina, estendendo il numero dei soggetti interessati. In particolare, la Corte Costituzionale (sentenza n. 203) ha concesso anche al parente o affine entro il terzo grado convivente, quando manchino, sia deceduti o siano anch’essi portatori di patologie invalidanti gli altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

La graduatoria – A seguito del susseguirsi delle modifiche giurisprudenziali sul tema in commento, è possibile stilare una graduatoria degli aventi diritto al permesso, in cui il grado di parentela successivo è condizionato dalla mancanza di quello precedente: il coniuge convivente di una persona disabile in situazione di gravità accertata in base all’art. 4, c. 1 della L. n. 104/1992; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre, anche adottivi; in assenza di questi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in assenza dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di tutti i soggetti sopra elencati, il diritto spetta al parente o all’affine entro il terzo grado convivente. Da notare, inoltre, che per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori, il diritto è subordinato alla sussistenza della convivenza; tale requisito si ritiene soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile, ma non nello stesso interno.

Referente unico e permessi – Quanto alle caratteristiche del congedo, occorre innanzitutto precisare che vale il principio del “referente unico”, vale a dire che sia il congedo straordinario che i permessi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Tuttavia, l’art. 33 della L. n. 104/1992 stabilisce che il dipendente che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Pertanto, in deroga al principio del referente unico entrambi i genitori possono fruire, alternativamente dei permessi per assistere un figlio con handicap. A tal proposito, vale la pena precisare che il lavoratore dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Trattamento economico e normativo – Durante il periodo di congedo invece, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con contribuzione figurativa, per un importo complessivo massimo, indicizzabile e pari, per il 2013, a 46.835,93 euro annui per il congedo di durata annuale, di cui 35.215 euro a titolo di indennità. In merito al trattamento normativo, il periodo di congedo non rileva per la maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
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