Premessa – L’INPS, con la circolare n. 159/2013, ha illustrato l’ordine gerarchico da seguire in merito ai congedi straordinari di cui all’art. 42, c. 5 del D.Lgs. n. 151/2001, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità. Tale disciplina è stata affrontata di recente dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 203 del 3 luglio 2013, il quale ha ampliato, da un lato, la platea dei soggetti a cui è riconosciuto il diritto alla fruizione del beneficio e, dall’altro, ha individuato, tra i soggetti medesimi, un rigido ordine gerarchico. La Consulta, di conseguenza, alla luce dell’evoluzione legislativa ha individuato nella limitazione della sfera soggettiva attualmente vigente un fattore di pregiudizio dell’assistenza del disabile grave nei casi in cui i soggetti legittimati dalla norma a prestare assistenza si trovino impossibilitati a svolgere tale funzione.
Soggetti interessati – Il congedo straordinario in commento può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:
1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Requisiti soggettivi – Quanto ai requisiti soggettivi per il riconoscimento del congedo straordinario, l’INPS chiarisce cosa s’intende per “mancanza”, “patologie invalidanti” e “convivenza”. Per quanto concerne la “mancanza”, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Ai fini dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, l’Istituto previdenziale ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, c. 1, lett. d), n. 1, 2 e 3 del D.I. n. 278 del 21 luglio 2000, che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi. Mentre il requisito della “convivenza” sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.
Domande di congedo – Infine, l’Istituto previdenziale rammenta che la presentazione delle domande di congedo straordinario deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti tre canali: WEB; Patronati; Contact Center Multicanale.