4 febbraio 2013

Congedo straordinario. Utile ai fini pensionistici

I giorni di permesso fruiti per assistere un familiare con handicap sono utili ai fini della pensione, ma non ai fini dello stipendio
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – I periodi di assenza per congedo straordinario sono utili ai fini pensionistici, ossia per il calcolo dell’anzianità contributiva, ma non ai fini per la progressione economica. È questo in sostanza ciò che emerge dalla nota n. 2285/2013 della funzione pubblica, fornendo utili chiarimenti in merito agli effetti che le assenze producono sulla maturazione dell’anzianità di servizio.

Congedo straordinario – Il congedo straordinario, disciplinato dall'art. 42 del T.U. maternità (D.Lgs. n. 151/2001), spetta al coniuge di soggetto con handicap grave oppure, nell'ordine, al padre o alla madre anche adottivi, a uno dei figli conviventi, nonché a uno dei fratelli o sorelle conviventi, nelle ipotesi di mancanza, decesso o invalidità del soggetto avente diritto più prossimo al disabile (nell'ordine indicato). Al contrario, non spetta: ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari; ai lavoratori a domicilio; ai lavoratori agricoli giornalieri; in caso di contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause contrattuali; quando la persona handicappata da assistere sia ricoverata a tempo pieno; nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992. L’indennità, inoltre, è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo. Per tale limite s’intende il tetto massimo complessivo annuo ripartito fra indennità economica ed accredito figurativo della contribuzione.

I chiarimenti – La funzione pubblica, nel richiamare la circolare n. 1/2012 - la quale aveva spiegato che i “periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di tredicesima, ferie, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità” – chiarisce ora che il periodo di congedo deve essere riconosciuto utile sia ai fini dell'anzianità di servizio valevole per raggiungere il diritto a pensione che per la misura stessa della pensione. Naturalmente tali disposizioni valgono esclusivamente per i lavoratori del settore privato, in quanto per i lavoratori dipendenti la contribuzione è connessa alla retribuzione effettivamente versata dal datore di lavoro. Per concludere, i periodi di fruizione del congedo straordinario sono validi ai fini pensionistici, ma non ai fini della progressione economica.

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