11 gennaio 2013

Conguaglio di fine anno. Istruzioni dall’INPS

I datori di lavoro potranno effettuare il conguaglio di fine anno entro il 16 gennaio 2013 o al limite, nel mese di competenza di gennaio, entro il 18 febbraio 2013
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Tempi stretti per i datori di lavoro. Infatti, entro il prossimo 16 gennaio - o tutt’al più entro il 18 febbraio 2013 (mese di competenza di gennaio 2013) – bisogna effettuare le operazioni di conguaglio dell’anno appena terminato. I conguagli, in particolare, possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative; tali operazioni potranno essere inserite nella denuncia di “febbraio 2013” (scadenza 18 marzo 2013), senza aggravio di oneri accessori. Con questa scadenza può essere anche operato il conguaglio per il personale iscritto al Fondo pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex-Ipost per la maggiorazione del 18%. A chiarirlo è l’INPS con la circolare n. 151 del 28 aprile 2012, fornendo importanti precisazioni per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens in merito alle operazioni di conguaglio dell’anno appena terminato.

Elementi variabili della retribuzione
- Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2012, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2013, vanno evidenziati nel flusso Uniemens valorizzando l’elemento –VarRetributive- di –DenunciaIndividuale-, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione e anche gli “imponibili negativi” con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

Il massimale retributivo
– I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori soggetti alle disposizioni di cui all’art. 2, c. 18, della L. n. 335/1995 che superano nel mese di verifica il massimale retributivo, pari a € 96.149 per l’anno 2012, devono: valorizzare nel limite massimo stesso l’elemento –Imponibile- di -Denuncia Individuale-, -Dati Retributivi-; indicare la parte eccedente nell’elemento –EccedenzaMassimale- di -DatiParticolari- con la relativa contribuzione minore.

Contributo aggiuntivo dell’1% - Quanto alle modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo dell’1%, l’INPS precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2013, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto massimo di € 44.204 per l’anno 2012. Il contributo aggiuntivo, inoltre, va inserito nell’elemento –ContribuzioneAggiuntiva- di –DatiRetributivi-.

Fringe benefits – Con riferimento ai fringe benefits (benefici accessori), che sono tecnicamente quegli emolumenti retributivi esposti in busta paga allo scopo di quantificare i beni e i servizi di cui il lavoratore può usufruire gratuitamente ovvero a condizioni più vantaggiose rispetto a chi si rivolge al mercato per acquistarli, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente se il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati è di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23. In caso contrario, ossia se si oltrepassa tale soglia, il valore dei fringe benefits concorre interamente a formare il reddito.

Operazioni societarie – Infine, in caso di operazioni societarie che hanno comportato il passaggio di dipendenti senza soluzione di continuità a norma dell’articolo 2112 c.c. o di cessione del contratto di lavoro, il conguaglio deve essere operato dal datore di lavoro subentrante, tenendo conto anche dell’operatività del cedente. Il cambio di matricola deve essere segnalato utilizzando: il codice “2” –TipoAssunzione-; e “2T” –TipoCessazione- con l’indicazione della matricola di provenienza.

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