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Innalzato il tetto per lo sgravio - Come previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 dicembre 2010, è stata rideterminata la misura del limite massimo entro il quale è possibile beneficiare degli sgravi contributivi sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello.
L’ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo), con il messaggio n. 6 del 30.5.2011, ha comunicato l’innalzamento al 2,50% del tetto entro cui operare lo sgravio contributivo per l’incentivazione di tale contrattazione, tale misura era fissata per il 2009 al 2.25%.
Istruzioni operative - Le imprese ammesse allo sgravio per l’anno 2009 potranno cosi fruire di una percentuale aggiuntiva dello 0,25% della retribuzione imponibile annua, potendo produrre apposita istanza per il rimborso degli importi versati, oppure effettuando una compensazione, nelle prossime mensilità e fino al mese di settembre 2011 incluso, entro il limite della quota di beneficio effettivamente spettante.
L’Enpals controllerà direttamente i datori di lavoro ammessi allo sgravio necessitando dei dati necessari per definire le modalità di recupero dei contributi versati in eccesso. Le imprese autorizzate alla compensazione dovranno comunicare alla direzione contributi dell’ Enpals in quali mesi si è generato il credito, l’imponibile dei relativi premi e l’importo dei contributi versati in eccesso. Bisognerà comunicare anche le mensilità nelle quali sono state operate le compensazioni e, analiticamente, i relativi importi di minor versamento compilando il file SGRAVI_CONTR_II_LIVELLO.xls, già distribuito alle imprese risultate vincenti, sulla base della graduatoria redatta dall’INPS.
Si ricorda che tali autorizzazioni rimangono vincolate all’esito delle verifiche dell’Ente sulla regolarità contributiva delle singole imprese. Inoltre è stato messo a disposizione un indirizzo di posta elettronica dcontr@enpals.it dove potranno essere comunicate eventuali richieste ed ulteriori chiarimenti.
In ordine alle scadenze temporali infine, si ricorda che tutte le operazioni di conguaglio o regolarizzazione citate potranno essere effettuate entro e non oltre il 17 ottobre 2011.