Premessa – L’INPGI, con la circolare n. 6/2014, ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro, per i giornalisti iscritti, dovranno osservare per la concreta fruizione dell’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013. Quanto all’entità dello sgravio contributivo, esso è pari al tetto massimo del 2,25% sulle retribuzioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di “secondo livello”, relativi all’anno 2013. Si rammenta, al riguardo, che la norma prevede, nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore, uno sgravio contributivo articolato nel modo seguente: 25% dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati; 100% sulla quota del lavoratore. Inoltre, qualora le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo a un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Operazioni di conguaglio – I datori di lavoro che abbiano chiesto di essere ammessi allo sgravio per l’anno 2013, dovranno dapprima determinare l’ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate dall’INPS e successivamente riportare il relativo importo nella sezione “Totali e Stampe” - “Altri Contributi” – “Sgravi Decontribuzione” della procedura DASM, utilizzando rispettivamente le voci di credito “Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.A.” e/o “Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.T.”, a seconda che si tratti di erogazioni derivanti da contratti integrativi aziendali o territoriali. Qualora la denuncia mensile non consentisse l’integrale compensazione fra gli importi a debito e quelli a credito, le somme eventualmente eccedenti potranno essere compensate nei mesi successivi. Tali operazioni, in particolare, dovranno essere effettuate entro e non oltre il mese di dicembre 2014 (ultima denuncia contributiva utile, con scadenza 16/01/2015).
Istanza di rimborso – Inoltre, la circolare dell’Istituto rammenta che i datori di lavoro che per diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione e/o cessazione dell’attività dell’impresa o semplicemente per incapienza del debito contributivo, non siano in grado di fruire della predetta compensazione, potranno avanzare all’Istituto – sempre entro e non oltre il 16/01/2015 - apposita istanza di rimborso. All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Infine, le aziende che non abbiano presentato all’INPS un’apposita domanda per i giornalisti iscritti all’INPGI, anche se autorizzate da tale ente a operare lo sgravio per il resto del personale dipendente (assicurato in altri enti/gestioni previdenziali), non potranno usufruire del beneficio contributivo a valere sulla contribuzione dovuta all’INPGI.
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