15 settembre 2011

Contratti a termine. Inclusi nel “turn over” al 20%

Restano esclusi da tale limite, gli interventi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili e essenziali
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa. Il D.L. 78/2010, include nel turn over del 20% per le assunzioni degli enti locali soggetti a patto di stabilità, anche i contratti a termine. Mentre restano escluse da tale limite, gli interventi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali.

La norma. L'articolo 14 comma 9 del D.L. 78/2010 ha sancito per gli enti locali la possibilità di assumere nel limite del 20% della spesa delle cessazioni intervenute nell'anno precedente. Si tratta di una norma a rischio di costituzionalità, poiché può essere esercitato senza limite di tempo. A tal proposito la Corte dei Conti ha già avuto modo di precisare con la deliberazione del 3//2011, che il principio del limite temporale vale solamente per gli enti soggetti a patto di stabilità.

Per chi non è ente soggetto? Sorge spontaneo chiedersi come si applica la norma nei confronti di chi non è ente soggetto. Per tale categoria, trova applicazione il solo comma 562 della Finanziaria 2007 dando la possibilità di procedere ad una assunzione per una cessazione a tempo indeterminato.

A chi si applica il turn over del 20%? Poiché il D.L. 78/2010 risulta essere poco chiaro in quanto manca qualsiasi indicazione sulle tipologie di assunzioni a cui far riferimento, è lecito chiedersi se il turn over del 20% si applica solamente ai contratti a tempo indeterminato oppure anche alle altre tipologie di lavoro flessibile. La risposta è che, per le Sezioni riunite non ci sono dubbi, poiché il limite vale anche per i rapporti di lavoro a tempo determinato e per qualsiasi altra tipologia lavorativa, dato che il fine è la riduzione dei costi del personale.

Le eccezioni. La stessa Corte individua però tre eccezioni destinate ad aprire un forte dibattito. Infatti, non rientrano nel turn over: le assunzioni obbligatorie per legge, quelle per somma urgenza e quelle finalizzate alla sostituzione di un posto infungibile. Tale norma alquanto strana, lascia un alto rischio di scelte discrezionali da parte dell’ente, poiché appaiono solamente in fase interpretativa e non in maniera espressa.

La delibera 46/2011. La delibera 46/2011 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti stabilisce che, i nuovi limiti alla spesa di personale introdotti a partire da quest’anno dalla manovra estiva 2011, per gli enti locali vanno calcolati “tutto compreso”. Ovvero nella percentuale del 20% della spesa per il personale, devono essere incluse quelle a tempo determinato.

Possibili effetti. Se ora vengono inclusi anche i contratti a termine, si potrebbero utilizzare i margini delle cessazioni a tempo determinato per assunzioni a tempo indeterminato.
Dunque, da un lato, si rischia la massima discrezionalità nel definire i servizi infungibili e essenziali. Dall'altro, se anche il tempo determinato entra nel turn over nessuno potrà più rispettare il comma 557 della Finanziaria 2007 mettendo a rischio l'erogazione di servizi essenziali.

La spesa di personale. Se per i contratti indeterminati è chiaro e ribadito dalle Sezioni riunite che si debba fare più riferimento ad un calcolo "teorico" su base annua, estremamente complicata sarà l'esatta base di calcolo per i contratti di lavoro flessibile. L'unico valore da prendere potrà essere chi è effettivamente impegnato il cui 20% rischia di essere una cifra davvero irrisoria che mette a rischio i servizi delle amministrazioni.

Premessa. Il D.L. 78/2010, include nel turn over del 20% per le assunzioni degli enti locali soggetti a patto di stabilità, anche i contratti a termine. Mentre restano escluse da tale limite, gli interventi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali.

La norma. L'articolo 14 comma 9 del D.L. 78/2010 ha sancito per gli enti locali la possibilità di assumere nel limite del 20% della spesa delle cessazioni intervenute nell'anno precedente. Si tratta di una norma a rischio di costituzionalità, poiché può essere esercitato senza limite di tempo. A tal proposito la Corte dei Conti ha già avuto modo di precisare con la deliberazione del 3//2011, che il principio del limite temporale vale solamente per gli enti soggetti a patto di stabilità.

Per chi non è ente soggetto? Sorge spontaneo chiedersi come si applica la norma nei confronti di chi non è ente soggetto. Per tale categoria, trova applicazione il solo comma 562 della Finanziaria 2007 dando la possibilità di procedere ad una assunzione per una cessazione a tempo indeterminato.

A chi si applica il turn over del 20%? Poiché il D.L. 78/2010 risulta essere poco chiaro in quanto manca qualsiasi indicazione sulle tipologie di assunzioni a cui far riferimento, è lecito chiedersi se il turn over del 20% si applica solamente ai contratti a tempo indeterminato oppure anche alle altre tipologie di lavoro flessibile. La risposta è che, per le Sezioni riunite non ci sono dubbi, poiché il limite vale anche per i rapporti di lavoro a tempo determinato e per qualsiasi altra tipologia lavorativa, dato che il fine è la riduzione dei costi del personale.

Le eccezioni. La stessa Corte individua però tre eccezioni destinate ad aprire un forte dibattito. Infatti, non rientrano nel turn over: le assunzioni obbligatorie per legge, quelle per somma urgenza e quelle finalizzate alla sostituzione di un posto infungibile. Tale norma alquanto strana, lascia un alto rischio di scelte discrezionali da parte dell’ente, poiché appaiono solamente in fase interpretativa e non in maniera espressa.

La delibera 46/2011. La delibera 46/2011 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti stabilisce che, i nuovi limiti alla spesa di personale introdotti a partire da quest’anno dalla manovra estiva 2011, per gli enti locali vanno calcolati “tutto compreso”. Ovvero nella percentuale del 20% della spesa per il personale, devono essere incluse quelle a tempo determinato.

Possibili effetti. Se ora vengono inclusi anche i contratti a termine, si potrebbero utilizzare i margini delle cessazioni a tempo determinato per assunzioni a tempo indeterminato.
Dunque, da un lato, si rischia la massima discrezionalità nel definire i servizi infungibili e essenziali. Dall'altro, se anche il tempo determinato entra nel turn over nessuno potrà più rispettare il comma 557 della Finanziaria 2007 mettendo a rischio l'erogazione di servizi essenziali.

La spesa di personale. Se per i contratti indeterminati è chiaro e ribadito dalle Sezioni riunite che si debba fare più riferimento ad un calcolo "teorico" su base annua, estremamente complicata sarà l'esatta base di calcolo per i contratti di lavoro flessibile. L'unico valore da prendere potrà essere chi è effettivamente impegnato il cui 20% rischia di essere una cifra davvero irrisoria che mette a rischio i servizi delle amministrazioni.

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