31 luglio 2013

Contratti di II livello. Decontribuzione 2010-2011 al rialzo

È stato rideterminato lo sgravio contributivo dei contratti di II livello per gli anni 2010-2011
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Aumenta la decontribuzione relativa agli 2010 e 2011 sulle retribuzioni previste dai contratti collettivi di secondo livello. Infatti, le aziende e i lavoratori potranno godere di uno sconto del2,50% per il 2010 (0,25% in più) e 2,60% per il 2011 (0,35% in più). A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 10357/2013, fornendo le istruzioni per il recupero del beneficio che dovrà avvenire entro il prossimo 16 settembre 2013.

Sgravio contributivo – Lo sgravio contributivo in commento è stato articolato nel seguente modo:
- entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
- totale sulla quota del lavoratore.

Istruzioni operative –Ai datori di lavoro (non agricoli)ammessi allo sgravio l’INPS assegna automaticamente il codice di autorizzazione “9D”.Il recupero, avvalendosi dei consueti codici causale, dovrà avvenire con il conguaglio dei contributi dovuti all'INPS con una delle denunce mensili da inviare entro il prossimo 16 settembre. I datori di lavoro agricoli, invece, già ammessi allo sgravio per gli anni 2010 e 2011, potranno recuperare l’ulteriore percentuale di sgravio tramite compensazione sui contributi dovuti. A tal fine, è necessario presentare l’apposito modello di sgravio. Per quanto riguarda invece i datori di lavoro iscritti alla gestione ex INPDAP, il recupero dell’ulteriore quota di sgravio contributivo dovrà essere indicata nel flusso UniEmens “Lista PosPA”, valorizzando l’elemento “RecuperoSgravi”, utilizzando:
- il codice 2 “Legge 247/2007” dell’elemento “E0_PeriodoNelMese” per i dipendenti ancora in servizio;
- ovvero la causale 1 dell’elemento “V1_PeriodoPrecedente” per i dipendenti cessati dal servizio.
Per tali imprese lo sgravio è così articolato: nel massimo del 23,80% per gli iscritti alle gestioni Cpdel, Cpi, Cps, ovvero del 24,20% per gli iscritti alla gestione Ctps; nella misura contributiva totale sulla quota del lavoratore. Infine, con riferimento alla gestione ex ENPALS, i datori di lavoro già ammessi allo sgravio saranno tenuti a comunicare via mail, al Polo PALS competente (i relativi indirizzi e-mail sono reperibili sul portale www.inps.it, alla sezione Informazioni/ex Enpals Area dedicata/Struttura ex Enpals/Uffici Territoriali), la misura del credito verso l’Istituto generato per effetto dell’innalzamento del tetto, con evidenza delle relative mensilità, nonché la misura delle compensazioni effettuate con evidenza delle relative mensilità.

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