Premessa – L’INAIL, con la circolare n. 24/2013, ha fornito le istruzioni operative per i datori di lavoro che hanno usufruito delle agevolazioni contributive connesse all’assunzione con contratti di inserimento negli anni “2009-2012”. In particolare, è stato chiarito che i datori di lavoro che non hanno usufruito dell’agevolazione o ne hanno usufruito in misura inferiore devono trasmettere via Pec alla Sede competente, entro il 30 giugno 2014, una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di quella o di quelle già trasmesse per gli anni “2009–2012”.
Normativa – In particolare, stiamo parlando delle agevolazioni contributive previste in caso di assunzione delle donne mediante contratto di inserimento, nel periodo “1° gennaio 2009-31 dicembre 2012”. I soggetti che rientrano nell’agevolazione contributiva sono “le donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile”. Al riguardo, si precisa che sono considerati non “regolarmente retribuiti”: i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi; le attività di lavoro autonomo e parasubordinato la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione fiscale rispettivamente pari a: a) 4.800 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto; b) 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c‐bis), del Tuir.
Incentivi superiori al 25% - Ai fini dell’accesso agli incentivi economici in misura superiore a quella del 25%, è necessario che la lavoratrice, oltre a risiedere, svolga anche le prestazioni lavorative nelle seguenti aree previste dall’art. 1 del D.I. 10.04.2013:
• 2009: Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna;
• 2010: Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna;
• 2011: Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia;
• 2012: Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia.
Da notare che la fruizione delle agevolazioni contributive nella misura superiore al 25% connesse all’assunzione della donna con contratto di inserimento lavorativo è subordinata anche alle seguenti condizioni:
• intensità lorda dell’aiuto: l’ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50 per cento (elevato al 75% nel caso di assunzione di soggetti disabili) dei costi ammissibili ossia dei costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione;
• incremento netto del numero dei dipendenti: l’assunzione con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l’assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d’età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale;
• durata minima del contratto: il rapporto di lavoro deve avere una durata, fissata nel contratto al momento della stipula, pari ad almeno 12 mesi. L'agevolazione tuttavia non è esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro sia risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa.
Incentivi pari al 25% - Il decreto interministeriale del 10.04.2013 fa salvi gli effetti dei contratti di inserimento stipulati negli anni dal 2009 al 2012 con riferimento alle aree individuabili ai sensi dell’art. 54, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 276/2003 nella formulazione vigente. Quindi sono da considerarsi correttamente applicate le agevolazioni in misura pari al 25% fruite dal datore di lavoro per contratti di inserimento stipulati su tutto il territorio nazionale con donne, fermo restando che per le assunzioni operate a decorrere dal 14 maggio 2011 è necessario il requisito ulteriore dell’essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Istruzioni operative – Come precisato in premessa, i datori di lavoro che non hanno usufruito dell’agevolazione o ne hanno usufruito in misura inferiore devono trasmettere via Pec alla Sede competente, entro il 30 giugno 2014, una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di quella o di quelle già trasmesse per gli anni “2009–2012”. Per quanto riguarda invece i datori di lavoro che hanno usufruito dell’agevolazione in misura superiore al 25% non avendo i requisiti su richiamati, devono regolarizzare la propria posizione trasmettendo via Pec alla Sede competente, entro il 30 giugno 2014, una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di quella o di quelle già trasmesse per gli anni “2009–2012”. Al momento della ricezione delle dichiarazioni, le Sedi provvederanno a rideterminare il premio con apposito provvedimento di variazione da notificare agli interessati. In caso di premio a debito, l’importo dovrà essere pagato entro il termine fissato dall’Inail e comunicato con il provvedimento stesso; l’eventuale premio a credito invece dovrà essere rimborsato.