25 marzo 2014

Contratti di solidarietà difensivi. Fondo rifinanziato

Il Jobs act ha stanziato 15 milioni di euro per i datori di lavoro che ricorrono ai contratti di solidarietà difensivi

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Governo strizza l’occhio ai datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà difensiva di tipo “A”. Infatti, la recente entrata in vigore del D.L. n. 34/2014 (meglio conosciuto come “Jobs act”), ha stanziato – a decorrere dal 2014 - 15 milioni di euro per rifinanziare le agevolazioni contributive disposte a favore delle aziende che stipulano le suddette tipologie di contratti. L’art. 5 del decreto legge, in particolare, demanda a un decreto la definizione dei criteri per l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva.

Contratti di solidarietà – I benefici in questione riguardano le agevolazioni contributive disposte dal D.L. n. 510 del 1996 a favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà ex articolo 1 del D. L. n. 726/1984, convertito in Legge n. 863 del 19 dicembre 1984 (contratti di solidarietà difensiva di tipo “A”). L’art. 6, c. 4, del D.L. 510/1996, nel dettaglio, dispone la riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai datori di lavoro che stipulano il contratto di solidarietà difensiva di cui sopra, in misura crescente a seconda dell’abbattimento dell’orario di lavoro. L’agevolazione opera nella misura del 25% in relazione ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, ed è elevata al 30% per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Qualora l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30%, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35% e al 40%.

La novità –
Ora, l’articolo 5 del D.L. 34/2014 in commento aggiunge all’articolo 6 del D.L. 510/1996 il comma 4-bis, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, assunto di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della suddetta riduzione contributiva e stanzia, a questo fine 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. All’agevolazione contributiva in argomento sono ammessi i soli contratti di tipo A) che vedono il riconoscimento, ai lavoratori interessati, di un trattamento integrativo pari al 70% (per l’anno 2014) della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, senza alcun limite di massimale. Restano esclusi, invece, i contratti di tipo B) che sono specifici delle imprese che non sono ammesse alla CIGS e che prevedono un contributo, a carico dello Stato, in misura pari al 50% della retribuzione persa per la riduzione di orario, diviso a metà fra lavoratori e datore di lavoro. Si rammenta, infine, che l’agevolazione riguarda le sole imprese rientranti nell’ambito di applicazione del trattamento straordinario di CIG che ricorrono alla stipula di contratti di solidarietà, vale a dire di accordi conclusi in sede aziendale con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, intesi a stabilire una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy