28 aprile 2014

Contratti di solidarietà. Il punto dei CdL

Le novità sui contratti di solidarietà all’attenzione dei CdL

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – La Fondazione Studi CdL, con la circolare n. 9/2014, è intervenuta ad analizzare le novità introdotte dal Jobs act (D.L. 34/2014) in materia di contratti di solidarietà, al fine di comprendere i nuovi criteri con cui i datori di lavoro potranno beneficiare della riduzione contributiva. In particolare, è stato chiarito che, per fruire del beneficio contributivo, il datore di lavoro interessato sarà chiamato a fare una richiesta di accesso al beneficio e le sedi INPS provvederanno ad attribuire il codice autorizzazione “7K” avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14 giugno 1995 ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all'art. 6, c. 4, della L. 28 novembre 1996, n. 608". A tal fine, si rammenta che la verifica della riduzione dell’orario (utile per stabilire la misura percentuale di riduzione dei contributi) deve essere effettuata in relazione al singolo lavoratore e per singolo mese. Di conseguenza, le eventuali retribuzioni ultramensili che dovessero essere corrisposte seguono lo stesso regime previdenziale stabilito nel mese.

Contratti di solidarietà – Le agevolazioni in materia di contratti di solidarietà traggono origine dall’art. 6, c. 4 del D.L. n. 510/1996, convertito nella L. n. 608/1996, il quale prevede un beneficio - nei limiti delle disponibilità del Fondo per l’occupazione e per un periodo non superiore a due anni - consistente nella riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario di lavoro. La misura della riduzione degli oneri sociali, in particolare, è diversificata a seconda dell’intensità della riduzione oraria adottata nel contratto di solidarietà: per le riduzioni superiori al 20%: spetta una riduzione nella misura del 25%; mentre per le riduzioni superiori al 30%, spetta una riduzione nella misura del 35%. Altro elemento che fa variare la riduzione degli oneri sociali è la dislocazione geografica del datore di lavoro: per le riduzioni superiori al 20%, spetta una riduzione nella misura del 35%; per le riduzioni superiori al 30%, spetta una riduzione nella misura del 40%. Ciò comporta che il datore di lavoro, dopo aver avviato il contratto di solidarietà:
  • retribuisce a suo carico le sole ore effettivamente lavorate (mentre per le ore non prestate per effetto della riduzione c’è l’intervento della cassa straordinaria nella misura del 70%);
  • potrà recuperare sulle predette ore a suo carico una parte dei contributi previdenziali ed assicurativi ordinariamente dovuti.

Tuttavia, ricordano i CdL, l’effettiva fruizione dell’agevolazione contributiva è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie nell’ambito del fondo per l’occupazione; circostanza questa che di fatto negli ultimi anni aveva reso non utilizzabile per le aziende il predetto beneficio.

Le novità –
Ora, il Jobs act (D.L. n. 34/2014) – che attende la conversione in legge - ha inserito due novità alla suddetta norma: la prima consiste nella rimessione al MLPS e MEF, della individuazione dei criteri al fine di determinare i datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva, entro i limiti delle risorse disponibili; la seconda, invece, è rappresentata dal fatto che il predetto Fondo sarà rifinanziato, a decorrere dal 2014, con uno stanziamento di 15 milioni di euro che dovrebbe pertanto fornire un maggiore impulso agli effetti agevolativi della disposizione.
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