Premessa – Aumentano del 10% i trattamenti di integrazione salariale per i contratti di solidarietà. Infatti, dal 1° gennaio 2014 tali trattamenti si attestano al 70% della retribuzione persa, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione. Ciò significa che nel 2015, se non interverranno ulteriori provvedimenti legislativi, la misura di integrazione scenderà ancora per assestarsi all’ordinario parametro del 60%. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 3224/2014.
La normativa – La novità deriva dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, c. 186 della L. n. 147/2013) che ha prorogato, anche per l’anno 2014, l’aumento della misura di ricorso ai contratti di solidarietà ex art. 1 della L. 863/84. Tale proroga però è accompagnata anche da una diminuzione del trattamento poiché l’art. 1, c. 186 della richiamata legge stabilisce che l’integrazione base pari al 60% è aumentata “nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014". Infatti, fino al 31 dicembre 2013 la percentuale di integrazione era stata pari all’80% della retribuzione persa per via della riduzione di orario.
Istruzioni operative – Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per l’esposizione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2014, i datori di lavoro dovranno valorizzare nell’elemento “DenunciaIndividuale” “CausaleCongCIGS” il codice di nuova istituzione “F503” e, nell’elemento “ImportoCongCIGS”, l’importo posto a conguaglio. Per quanto concerne i recuperi riferiti a contratti di solidarietà relativi a periodi di competenza fino a tutto il 2013, rimangono valide le disposizioni già in uso (codici “G704, G705 e F502”).
Pagamento diretto dell’INPS – Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione è prevista la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all’incremento del 10% (ovvero del 20% per gli anni precedenti). Ciò al fine di consentire anche l’esatta imputazione contabile delle somme erogate. Nel pagamento dell’incremento, nel campo “Tipo integrazione” delle mensilità si dovrà indicare il codice 7.
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