Premessa – La contribuzione argentina (denominata “compensa excedente de edad”) non può essere totalizzata per l’accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche a carico dell’assicurazione italiana. Tali periodi, infatti, tenuto conto della loro natura meramente compensatoria, non possono essere considerati “periodi di assicurazione” ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di totalizzazione. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 9133 di ieri.
Compensazione argentina – In base alle informazioni fornite dall’ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), la legge argentina, nel caso in cui l’assicurato abbia superato l’età anagrafica ma non abbia perfezionato il requisito contributivo minimo richiesto per la pensione di vecchiaia, riconosce la possibilità di compensare la carenza di contributi con gli anni eccedenti l’età anagrafica minima richiesta. A tale scopo vengono riconosciuti i periodi di contribuzione mancanti in ragione di un anno di servizio ogni due anni di età. Al riguardo, è bene precisare che tale riconoscimento viene effettuato al solo fine di compensare la carenza di periodi di contribuzione, ossia qualora non sia raggiunto il requisito contributivo minimo richiesto per la pensione di vecchiaia. Si ricorda che si tratta esclusivamente di periodi fittizi, i quali vengono riportati nell’estratto contributivo senza collocazione temporale, definiti periodi “sin aportes”, quindi non collegati allo svolgimento di un’attività lavorativa. Inoltre, non si tratta di periodi assimilati o equivalenti ai periodi di assicurazione, in quanto non sono collegati a un evento per cui sia previsto l’accredito di contribuzione figurativa (disoccupazione, malattia, maternità, ecc.).
Chiarimento INPS – Sulla base di quanto su esposto e tenuto conto della loro natura meramente compensatoria, l’INPS tiene a precisare che i periodi in argomento non possono essere considerati “periodi di assicurazione” ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di totalizzazione. Pertanto, tali periodi non possono essere totalizzati per l’accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche a carico dell’assicurazione italiana.
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