7 maggio 2015

Conversione permesso di soggiorno. I chiarimenti del MLPS

Servono almeno 3 mesi di lavoro stagionale prima che l’immigrato possa vedersi convertire il titolo di soggiorno da stagionale a subordinato.

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota protocollo n. 2062/2015, ha fornito utili chiarimenti in merito alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. In particolare, tale opportunità è ammessa, al primo anno di ingresso in Italia, in presenza delle seguenti condizioni: aver svolto un periodo lavorativo stagionale di durata non inferiore a 3 mesi e la congruità delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro.

Decreto flussi 2014 – Il DPCM dell’11 dicembre 2014 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2014”, ha stabilito una quota di 17.850 ingressi di stranieri per lavoro subordinato (non stagionale) e lavoro autonomo, compresa la quota di 2.000 ingressi per Expo2015. Più nel dettaglio, la quota sarà così ripartita:
- 1.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine;
- 2.400 lavoratori autonomi;
- 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Le restanti quote vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato o in lavoro autonomo il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In tale ambito le quote sono così ripartite:
- 4.050 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 6.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 1.050 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- 1.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 250 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione Europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Chiarimenti MLPS - Ora, il Ministero del Lavoro torna sulla procedura di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. In particolare, la DTL valuterà positivamente l’istanza di conversione avanzata dal lavoratore stagionale al primo anno di ingresso in Italia, in presenza delle seguenti condizioni:
- aver svolto un periodo lavorativo stagionale di durata non inferiore a tre mesi, a prescindere dalla scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. Tale condizione sarà verificata d'ufficio da parte della DTL tramite il riscontro, sia della comunicazione obbligatoria di assunzione, che dei relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato;
- congruità delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in rapporto alla sua capacità economica.
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