29 gennaio 2014

Coop. agricole. Chiarimenti sulla riduzione contributiva

La nuova riduzione contributiva si applica sia sul premio anticipato dovuto per il 2014 sia sul premio dovuto a titolo di conguaglio per il 2013

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Per godere degli incentivi contributivi previsti dal c.d. “Decreto del Fare” (D.L. n. 69/2013, convertito nella L. n. 98/2013), le cooperative agricole e i loro consorzi non operanti in zone di montagna e svantaggiate devono esprimere il loro consenso nella dichiarazione telematica delle retribuzioni erogate nel 2013. In tale documento, in particolare, bisogna inserire la percentuale del prodotto coltivato o allevato dai propri soci nelle zone di montagna e/o svantaggiate e successivamente conferito rispetto al totale del prodotto agricolo e zootecnico trasformato, manipolato e commercializzato da parte della cooperativa/consorzio stessi. A renderlo noto è l’INAIL con la circolare n. 60/2013.

Riduzione contributiva – In pratica, stiamo parlando della riduzione contributiva prevista dall’art. 9, c. 5 della L. n. 67/1988 e smi. Tale disposizione, in particolare, stabilisce che - a decorrere dal 1° gennaio 1988 - i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali e assistenziali sono dovuti nella misura del 15% dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 40%, e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nella misura del 20%.

Decreto del Fare - Al riguardo, il D.L. del Fare (D.L. n. 69/2013, convertito nella L. n. 98/2013) all’art. 32, c. 7 ter, introduce sostanzialmente i seguenti principi:
• alle cooperative di trasformazione e loro consorzi di cui al comma 1 dell’articolo 2 della Legge 15 giugno 1984, n. 240, qualora le attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione avvengano in territori non classificati montani o svantaggiati ai sensi delle vigenti disposizioni, sono concesse le stesse riduzioni contributive di cui all’articolo 9, comma 5, della Legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, spettanti ai soci che coltivano o allevano il prodotto in zone montane o svantaggiate e successivamente conferito alle cooperative medesime;
• la modalità di calcolo, ai fini della determinazione della misura delle riduzioni contributive spettanti alle cooperative, è definita secondo il metodo della proporzionalità tra quantità di prodotto coltivato o allevato dai singoli soci e successivamente conferito e quantità dello stesso prodotto effettivamente trasformato;
• ai fini della formazione della percentuale di contribuzione agevolata spettante alle cooperative concorre anche il prodotto coltivato o allevato dai soci che si avvalgano di eventuali contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile stipulati in zona di montagna o in zone svantaggiate;
• non si dà luogo a eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente all’entrata in vigore della norma interpretativa.

Soggetti beneficiari –
Con riferimento ai premi assicurativi riscossi direttamente dall’Inail, la riduzione contributiva riguarda esclusivamente le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali e che per l'esercizio di tali attività non ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Al riguardo, si precisa che ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo assicurativo dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, le cooperative agricole e i loro consorzi sono inquadrati nella Gestione Tariffaria "Altre Attività".

Campo di applicazione –
L’Istituto assicurativo tiene a precisare che le agevolazione in discorso sono riconosciute anche alle cooperative agricole e ai loro consorzi non operanti in zone svantaggiate o di montagna. Tale agevolazione spetta esclusivamente in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. La norma ha precisato, inoltre, che le riduzioni si applicano anche nel caso in cui il socio coltivi o allevi il prodotto in dette zone avvalendosi di contratti agrari di natura associativa. Quindi, le riduzioni in questione non si cumulano con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in una zona di montagna o svantaggiata. Ne consegue che, se è riconosciuta ad esempio la riduzione del 68%, non spetta l’ulteriore riduzione del 75% in proporzione al prodotto coltivato o allevato dai soci in zone di montagna e conferito alla cooperativa o al consorzio.

Decorrenza – Quanto alla decorrenza, posto che i premi di assicurazione sono annuali e che sono riscossi con l’autoliquidazione, le riduzioni in questione si applicano esclusivamente dalla prossima autoliquidazione 2013/2014 in scadenza al 16 febbraio 2014, sia sul premio anticipato dovuto per il 2014 (rata 2014) sia sul premio dovuto a titolo di conguaglio per il 2013 (regolazione 2013).
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