20 novembre 2012

Coop facchinaggio. Chiarimenti sulla sanatoria 2012

L’obbligo assicurativo deve essere adempiuto con il versamento dei premi ordinari.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Le cooperative di facchinaggio che hanno regolarizzato i propri dipendenti extracomunitari, grazie alla sanatoria 2012 contenuta nell’art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012, dovranno adempiere all’obbligo assicurativo mediante il versamento dei premi ordinari. Infatti, per il periodo maturato dalla data di assunzione del lavoratore, come risulta dalla dichiarazione di emersione, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno, l'obbligo assicurativo deve essere adempiuto con il versamento dei premi ordinari, come per la generalità degli altri lavoratori subordinati e solo dalla data di stipula del contratto di soggiorno – dopo che è stato stabilito il rapporto associativo - il premio dovrà invece essere riscosso con il sistema dei premi speciali. Lo precisa l’INAIL con la nota protocollo n. 7805/2012 fornendo ulteriori indicazioni operative in relazione a casi specifici, nei quali la dichiarazione di emersione é stata presentata da cooperative di facchinaggio, soggette al sistema dei premi speciali trimestrali.

Quesito – In particolare, è stato chiesto se i premi dovuti per l'adempimento degli obblighi assicurativi maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, come risulta dalla dichiarazione di emersione, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno debbano essere determinati applicando il sistema dei premi speciali oppure con il sistema ordinario.

Chiarimenti preliminari – Per rispondere al quesito posto l’INAIL parte dall’art. 1, c. 3 della L. n. 142/2001, la quale stabilisce che "il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte". Sulla base di tale disposizione è possibile dedurre che l'applicazione del sistema dei premi speciali risiede nel rapporto associativo il quale, tuttavia, nel caso dei lavoratori extracomunitari occupati irregolarmente alle dipendenze di cooperative non può considerarsi stabilito, in quanto il lavoratore era privo del permesso di soggiorno.

La risposta dell’INAIL – Posto quanto sopra, l’INAIL ritiene che per il periodo maturato dalla data di assunzione del lavoratore, come risulta dalla dichiarazione di emersione, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno l'obbligo assicurativo debba essere adempiuto con il versamento dei premi ordinari, come per la generalità degli altri lavoratori subordinati. Dalla data di stipula del contratto di soggiorno, una volta stabilito il rapporto associativo, il premio dovrà invece essere riscosso con il sistema dei premi speciali.

Lavoratori già assicurati all’INAIL come soci facchini –
Per quanto concerne, invece, le dichiarazioni di emersione riguardanti lavoratori già assicurati all'INAIL come soci facchini in virtù di un precedente titolo di soggiorno che consente l'esercizio di lavoro subordinato, l’Istituto fa presente che, ai fini assicurativi, il lavoratore era stato già denunciato dal datore di lavoro. Pertanto, nel caso di specie non va aperta una nuova PAT per l'adempimento degli obblighi assicurativi maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, come risulta dalla dichiarazione di emersione, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno. Per concludere, ai fini del DURC, stante la particolarità della procedura di regolarizzazione, l’Istituto informa che sarà attestata la regolarità contributiva se risulta che il datore di lavoro abbia provveduto correttamente alle denunce e ai versamenti in relazione allo specifico lavoratore (inclusione del socio lavoratore negli elenchi trimestrali per i quali è scaduto il termine di presentazione e regolare versamento dei premi trimestrali).

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