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Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 6 del 13 marzo 2012, ha chiarito che le cooperative portuali non sono tenute al versamento dei contributi per la C.I.G. con riferimento ai lavoratori portuali che svolgono prestazioni temporanee.
Il quesito– La Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (FILT- CGIL)ha avanzato richiesta di interpelloper avere maggiori chiarimenti in merito alla problematica afferente all’applicabilità o meno dell’obbligo di versamento della contribuzione per C.I.G. da parte delle cooperative derivate dalla trasformazione delle compagnieportuali. In particolare è stato chiesto se, a seguito delle nuove modalità di erogazione dell’indennità per mancato avviamento al lavoro, sia possibile continuare a configurare l’obbligo contributivo che grava, in via ordinaria, sulle aziende industriali con sospensione dal lavoro o con attività a orario ridotto.
Chiarimenti preliminari –In via preliminare, il M.L.P.S. per rispondere al quesito posto fa esplicito riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 9, della L. n. 407/1990, precisando che anche le compagnie in situazione di crisi economica e i gruppi portuali rientrano nel regime agevolatorio, con la possibilità dunque di assolvere agli obblighi contributivi in misura ridotta (0,6% a carico dei datori di lavoro e 0,3% a carico dei lavoratori). Ciò detto, occorre ora sottolineare la ratio, nonché le modalità di erogazione dell’indennità per mancato avviamento al lavoro, al fine di spiegarne le peculiarità e rivelarne le distinzioni con la normativa su richiamata. Dunque, dalla lettura dei due disposti normativi si evince che, l’art. 19, c. 12, della L. n. 185/2008 può considerarsi di carattere speciale ovvero complementare, in ordine ai soggetti beneficiari dell’indennità, rispetto al disposto di cui all’art. 9, della L. n. 407/1990, quale norma avente natura generale. Di conseguenza, l’indennità di mancato avviamento risulta erogata soltanto per i lavoratori portuali che svolgono prestazioni temporanee; di converso, nei confronti di tutte le altre tipologie di lavoratori continuerà a trovare applicazione la norma di cui all’art. 9 L. n. 407/1990, ai fini del versamento dei contributi in forma agevolata da parte delle aziende in crisi.
La risposta –Alla luce di quanto finora esposto, appare possibile affermare che in relazioneai lavoratori temporanei del settore portuale e a far data dall’entrata in vigore dell’art. 19, c. 12, del D.L. n. 185/2008, le cooperative derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali non sono tenute al versamento dei contributi per la C.I.G. nella misura fissata dall’art. 9, L. n. 407/90.