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Premessa – Affinché il coordinatore per la progettazione o l’esecuzione dei lavori nel settore delle costruzioni possa operare in maniera idonea, è necessario essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguita in una delle classi indicate nell’art 98 del D.Lgs. n. 81/2008, oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché documentare l’espletamento dell’attività lavorativa nel settore delle costruzioni. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 2/2013 in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Il quesito – Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato richiesta di interpello in merito alla “documentazione che il coordinatore per la progettazione o l’esecuzione dei lavori deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell’art. 98, c. 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni”.
Elenco esemplificativo – Al riguardo, l’interpellante ha stilato un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo delle attività – svolte con riferimento a cantieri temporanei o mobili come definiti all’art. 89, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 – atte a integrare il requisito in questione. L’elenco è composto da: attività di direttore di cantiere; attività di capo cantiere; attività di capo squadra; attività di direttore dei lavori; attività di direttore operativo di cantiere; attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere; attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantieri anche specifiche; attività di responsabile dei lavori; attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni; attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.
La risposta del MLPS – Il Ministero del Lavoro, nell’individuare la normativa che definisce i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, chiarisce che tali soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in una delle classi indicate nel su menzionato art. 98, oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché documentare l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni. Per quanto riguarda invece le attività su elencate dall’interpellante, pur non essendo esaustivo, il Ministero del Lavoro ritiene che essi siano coerenti con le finalità normative. Infine, viene chiarito che le attività svolte devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti dall’art. 89, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.