Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 7132/2014, ha chiarito che i trattamenti pensionistici di cui al D.Lgs. 165/1997 in favore “del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego”, si applicano anche al personale del Corpo forestale dello Stato; in particolare: agli agenti e assistenti, ai sovrintendenti e ispettori, agli operatori e collaboratori, ed infine ai revisori e periti. La precisazione, chiarisce l’istituto previdenziale, si è resa necessaria a seguito di numerosi quesiti che sono giunti in merito alla normativa pensionistica da applicare al personale tecnico-amministrativo del Corpo forestale dello Stato.
Corpo forestale – In materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, l’INPS distingue il personale che espleta funzioni di polizia (agenti e assistenti, sovrintendenti e ispettori) da coloro che “svolgono attività tecnico scientifica, tecnico strumentale ed amministrativa per le esigenze organizzative ed operative del Corpo, intrinsecamente coordinate a quelle dell’altro personale con qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza” (operatori e collaboratori, revisori e periti). Infatti, l’art. 4, c. 1 del D.L. n. 2/2006, convertito nella L. n. 81/2006 attribuisce agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato la qualifica di agente di polizia giudiziaria, mentre agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.
Chiarimento INPS – Alla luce di quanto su affermato e per effetto della sostanziale equiparazione dei diversi ruoli in cui è suddiviso il personale del Corpo forestale, l’INPS stabilisce che nei confronti di tutto il personale del sopracitato Corpo si applica la speciale normativa pensionistica di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Nel dettaglio, tale normativa prevede che possa accedere alla pensione di vecchiaia: chi ha maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva ed una anzianità anagrafica di 65 anni (per il dirigente generale); 63 anni (per il dirigente superiore) e 60 anni per le qualifiche inferiori. Per avere diritto invece, alla pensione di anzianità occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
• 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva;
• 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile;
• 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza.
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