25 luglio 2014

Corsi e-learning. Obbligatoria la verifica sulla sicurezza

Nei corsi e-learning spetta al soggetto organizzatore garantire che la verifica finale di apprendimento sia svolta da un soggetto idoneo

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – La Commissione interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro, con l’interpello n. 12/2014, ha chiarito che nei corsi e-learning se la formazione dei lavoratori è erogata in modalità tradizionale, cioè in aula, non è obbligatoria la verifica finale di apprendimento; in caso contrario, vale a dire se la formazione dei lavoratori avviene in modalità e-learning, la verifica finale diventa obbligatoria.

I quesiti – La Federazione nazionale unitaria dei Titolari di farmacia italiani ha avanzato istanza di interpello per conoscere il corretto svolgimento della verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning. In particolare, è stato chiesto di sapere: se la verifica finale, mediante questionario, di un corso di formazione dei lavoratori erogato in modalità e-learning possa ritenersi conforme alla legge qualora il verificatore sia il datore di lavoro, ancorché privo di ulteriori requisiti, ovvero sia necessario che il datore di lavoro debba necessariamente ricoprire anche il ruolo di RSPP, ovvero, addirittura, se sia necessario che il datore di lavoro rivesta la qualifica di RSPP da almeno tre anni; se un datore di lavoro possa svolgere le funzioni di soggetto verificatore anche per la formazione di lavoratori che non siano propri dipendenti, purché appartenenti al medesimo settore di attività; se, per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro in modalità e-learning, possa essere ritenuta conforme al dettato legislativo una verifica finale effettuata in presenza di un altro datore di lavoro, ovvero del RLS, i quali controfirmino il documento di verifica.

Gli Accordi Stato-Regioni – Prima di rispondere al quesito su esposto, il MLPS richiama gli Accordi Stato-Regioni che disciplinano i corsi di formazione e-learning. L’ultimo in ordine cronologico è quello del 25/07/2012, il quale chiarisce che, per la formazione in modalità e-learning, “la previsione relativa alla verifica finale “in presenza” deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamente del percorso in modalità telematica – cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie; ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza”.

Risposta MLPS – Ciò detto, la Commissione interpelli fornisce puntuali indicazioni su come organizzare i corsi di formazione; in particolare, è necessario che per ciascun corso sia individuato il “soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro; un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; i nominativi dei docenti”, ecc. Al termine del percorso formativo è necessario il superamento della prova di verifica obbligatoria solo per i corsi di formazione dei preposti e dei dirigenti e per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Al riguardo, viene specificato che, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, “la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza”; pertanto, se la formazione dei lavoratori è erogata in modalità tradizionale, in aula, non è obbligatoria la verifica finale, viceversa se la formazione dei lavoratori avviene in modalità e-learning la verifica finale diventa obbligatoria. Inoltre, la Commissione ritiene che spetti al soggetto organizzatore, anche dandone evidenza nel progetto formativo, garantire che la verifica finale di apprendimento sia svolta da un soggetto in possesso delle capacità necessarie a verificare l’effettività dell’apprendimento al termine del percorso educativo. Tali requisiti, conclude la Commissione interpelli, sono sicuramente posseduti dal docente, che può essere anche il datore di lavoro.
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