Premessa – La perdita del diritto all’iscrizione del fondo non determina l'automatica decadenza dall'iscrizione dal fondo anche del familiare a carico per il quale, dunque, è possibile continuare a versare i contributi. A precisarlo è stata la Covip, evidenziando che tale autonomia delle posizioni contributive si riflette allo stesso modo anche su riscatto e anticipazioni.
I quesiti – La Covip è stata interrogata in merito alla possibilità per i familiari fiscalmente a carico di: continuare a usufruire di versamenti effettuati dall'aderente principale, ancorché lo stesso abbia cessato di partecipare al fondo pensione; proseguire volontariamente la contribuzione al fondo in caso di perdita della condizione di fiscalmente a carico e di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro non associato al fondo; richiedere l'anticipazione e il trasferimento della posizione individuale; richiedere il riscatto.
Posizioni autonome - Quanto alla prima questione, la Covip precisa che la correlazione tra adesione del lavoratore e adesione del suo familiare a carico, sussistente nella fase iniziale d'instaurazione del rapporto di lavoro, non comporta necessariamente la caducazione dell'iscrizione al fondo del soggetto fiscalmente a carico ove successivamente venga meno quella dell'iscritto principale. Questo perché l'iscrizione del soggetto fiscalmente a carico, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia.
Versamenti volontari - Riguardo alla possibilità di proseguire volontariamente la contribuzione al fondo in caso di perdita della condizione di soggetto fiscalmente a carico e di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro non associato al fondo, la Covip formula diverse opzioni: in primo luogo la facoltà di mantenimento della posizione presso il fondo, con o senza proseguimento della contribuzione individuale; in secondo luogo la facoltà di trasferire la posizione alla forma pensionistica a carattere collettivo di riferimento per la nuova attività di lavoro, o in alternativa, se sono decorsi almeno due anni di partecipazione, a una forma pensionistica a adesione individuale.
Anticipazioni e trasferimenti - Con riferimento invece agli iscritti fiscalmente a carico, la Covip sottolinea che questi ultimi hanno facoltà di chiedere anticipazioni o di trasferire la loro posizione. In particolare, per le liquidazioni della posizione individuale è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione del giudice tutelare, in applicazione dell'art. 320 del codice civile. La stessa autorizzazione, invece, non è necessaria con riguardo al trasferimento della posizione individuale.
Riscatto – Infine, per quanto concerne la facoltà di esercitare il riscatto della posizione contributiva, la Covip la ritiene possibile per situazioni di difficolta lavorativa (inoccupazione, cassa integrazione, mobilita). Facoltà, questa, che viene esclusa per perdita dei requisiti di partecipazione a seguito dell'uscita dal fondo dell'aderente principale.
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