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Premessa –La Covip in un recente orientamento interpretativo ha specificato che qualora l’iscritto perda i requisiti di partecipazione al fondo pensione, è possibile riconoscergli non soltanto il riscatto totale, ma anche quello parziale, purché venga indicato nelle norme statutarie e regolamentari. A tal proposito, la Covipraccomanda ai fondi di limitare la possibilità di reiterare la richiesta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro.
Quando è previsto il riscatto? –Al riguardo, appare opportuno ricordare la disciplina dei riscatti (dall’art. 14 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), i quali stabiliscono che ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e regolamenti prevedono:
- il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
- il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi dicessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, C.I.G.S. o C.I.G.O.;
- il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi d’invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.
La ritenuta –Sul versante fiscale invece, è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche.
L’orientamento della Covip –Tuttavia, oltre alle predette ipotesi, la disciplina contempla altri casi di ricorso al riscatto parziale senza tuttavia fare alcun riferimento all'ammontare liquidabile, di cui all’articolo 14, c. 5, del D.Lgs n. 252/2005. Infatti, la Covip ritiene che possa prevedersi, con riferimento all'ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione da parte dell'iscritto, anche l'opzione del riscatto parziale della posizione individuale;basta semplicemente esplicitarlo nelle disposizioni statutarie o regolamentari. Tale facoltà è concessa finché perdura la condizione legittimante, vale a dire la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione.
Ulteriori precisazioni – Infine, la Covip invita i fondi a limitare la possibilità di reiterare la richiesta di riscatto parziale in relazione a uno stesso rapporto di lavoro, fermo restando che finché permane la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione dovrà essere comunque riconosciuta l’opzione per il riscatto totale.