Premessa – Il DURC può essere rilasciato anche in presenza di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, emessa tramite la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 16/2014, fornendo le opportune indicazioni in ordine all’applicazione della disciplina a seguito della realizzazione, da parte del MEF, all’interno della “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” (PCC), della funzione di “Gestione Richieste DURC”, riservata ai soggetti titolari dei crediti, e di quella di “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”, rivolta agli Enti tenuti al rilascio del DURC.
D.M. 13 marzo 2013 – In via preliminare, si rammenta che le modalità con cui è stata definita l’attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di rilascio del DURC - in deroga ai consueti criteri di rilascio dello stesso – sono state fornite con il Decreto Ministeriale 13 marzo 2013. Tale decreto, in particolare, prevede la possibilità di emettere comunque un Durc "regolare" anche in presenza di scoperture contributive, purché sia prodotta l'attestazione di sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione, per un importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati. L’obiettivo, in sostanza, è quello di consentire alle imprese che vantano crediti verso la P.A. di ottenere un Durc, ancorché la loro posizione contributiva presenti delle scoperture che potrebbero però essere sanate, se il credito maturato fosse stato riscosso.
Soggetti richiedenti - La richiesta di attestazione del credito deve essere presentata dal titolare del credito - quindi dall'azienda - attraverso il sistema telematico in gestione al MEF, nella "Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)" e nella nuova funzione "Gestione richiesta DURC". Qui il titolare del credito, o un suo intermediario, genererà la richiesta di rilascio del DURC ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 convertito in L. 94/2012. Dopo la generazione del documento, sarà possibile accedere alla funzione di richiesta del DURC attraverso lo Sportello Unico Previdenziale. In presenza di richiesta di DURC per rapporti tra privati, la consegna del documento avverrà attraverso PEC o consegna cartacea presso gli istituti coinvolti dal rilascio del DURC. In fase di richiesta di DURC però il soggetto avrà cura di specificare che il rilascio dovrà avvenire ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012.
Validità del Durc - Il Durc rilasciato con le suddette modalità ha una durata di 120 giorni dalla data del rilascio e può essere utilizzato per tutte le finalità prevista dalla normativa in vigore.
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