27 maggio 2015

Credito cooperativo. Contributo ordinario entro il 16/8

È stato introdotto il nuovo codice “M134” da utilizzare per il versamento del contributo ordinario dovuto sul Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito

Autore: Redazione Fiscal Focus
Ai fini UniEmens, il contributo ordinario dovuto per il personale del credito cooperativo sul Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito (art. 3 della L. n. 92/2012) per le mensilità da gennaio 2014 a maggio 2015, dovrà essere versato dall’azienda entro il 16 agosto 2015.
In particolare per il versamento degli arretrati, le aziende dovranno valorizzare – all’interno di “DenunciaAziendale” “AltrePartiteADebito” i seguenti dati:
• in “CausaleADebito” il nuovo codice “M134” che assume il significato di "Contributo ordinario Fondo solidarietà del Credito Cooperativo gennaio 2014 – maggio 2015”;
• in “Retribuzione” l’importo dell’imponibile arretrato, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
• in “SommaADebito” l’importo del contributo, pari allo 0,36% dell’imponibile.

A tal fine, è possibile proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro il 16 agosto 2015.

ATTENZIONE. A decorrere dal mese di maggio 2015 a differenza del passato, la contribuzione ordinaria non dovrà più essere esposta con separato codice contributivo, ma sarà calcolata nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

A darne notizia è stato l’INPS con la circolare n. 104/2015.

Fondo di solidarietà
– In data 30 ottobre 2013 è stato stipulato un accordo sindacale nazionale tra Federcasse, Dircredito, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sincra/Ugl Credito, Uilca-Uil Credito e assicurazioni, con il quale si è convenuto di istituire presso l’Inps il “Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo”. Il Fondo di solidarietà, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, ha lo scopo di attuare, nei confronti del personale del credito cooperativo, interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione.

Sul punto, si ricorda che il Fondo di solidarietà in trattazione trae origine dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), la quale all’art. 3 ha introdotto un sistema di sostegno al reddito per i lavoratori dei diversi settori economici, attraverso la costituzione di appositi Fondi di solidarietà. Tali fondi, in particolare, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, hanno lo scopo di assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Assegno straordinario - Possono accedere alle prestazioni straordinarie i dipendenti, compresi quelli con qualifica di dirigente, delle aziende del credito cooperativo, coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Quanto al valore dell’assegno, esso è pari all’importo del trattamento pensionistico che gli interessati percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa.

Liquidazione - Verificata l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria, l’INPS provvede all’erogazione della prestazione in argomento. Esso è liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, ed è erogato per tredici mensilità. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza dell’assegno straordinario non deve sussistere soluzione di continuità. Inoltre, il pagamento degli assegni straordinari è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’Inps, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

Tuttavia, il lavoratore può optare per l’erogazione in unica soluzione. In tal caso, l’assegno straordinario una tantum è pari a un importo corrispondente al 60% di quanto sarebbe spettato se l’erogazione della prestazione straordinaria fosse avvenuta in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale di riferimento BCE vigente alla data di decorrenza della prestazione.

Finanziamento del Fondo – Il Fondo è finanziato dai seguenti contributi:
• contributo ordinario dello 0,36% (di cui lo 0,33% a carico del datore di lavoro e lo 0,17% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti;
• contributo addizionale; in caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è altresì dovuto un contributo a carico del datore di lavoro, determinato nella misura dell’1,50%;
• contributo straordinario, dovuto da parte del datore di lavoro per i lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni straordinari in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata;
• contributo di finanziamento delle prestazioni della sezione emergenziale, e per la relativa contribuzione correlata di cui all’art. 12, commi 1, 3 e 4, dovuto da parte del datore di lavoro, il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni, comprensive della contribuzione correlata, deliberate dal Fondo.
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