Premessa – Il 10 ottobre scorso è arrivato finalmente in Gazzetta Ufficiale il decreto 20 giugno 2014, che istituisce un “Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo”. In particolare, gli assegni sono erogati dal Fondo - per un massimo di 60 mesi - su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Quanto alle domande di accesso ai contributi, esse sono prese in esame su base trimestrale dal Comitato amministratore del Fondo, che approva gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione e tenuto conto delle disponibilità del Fondo stesso.
Fondo di solidarietà – In via generale, il Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità ha la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. In particolare, per il settore del credito cooperativo, ha lo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e la realizzazione di politiche attive per il sostegno dell’occupabilità, dell'occupazione e del reddito. Il Fondo non ha personalità giuridica, gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale e ha l’obbligo del bilancio in pareggio. Il fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
Le prestazioni - Le prestazioni che il Fondo riconosce ai lavoratori sono:
• in via ordinaria, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale; al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro in applicazione di contratti di solidarietà espansivi;
• in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata;
• in via emergenziale, all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie delle prestazioni a sostegno del reddito, secondo quanto previsto dall’art. 12 dello stesso decreto.
Finanziamento – Il Fondo di solidarietà in questione è finanziato dalle seguenti prestazioni:
• un contributo ordinario dello 0,36% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
• un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro nella misura dell'1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni.
Cumulabilità – Quanto alla cumulabilità della prestazione, si precisa che gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, nei limiti della legislazione vigente.
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