Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa – Stop agli obblighi contributivi ordinari, a carico delle imprese e dei lavoratori, per il finanziamento dei fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo. Infatti, le aziende iscritte al suddetto fondo, con riferimento al periodo “giugno - dicembre 2013” non verseranno il contributo dello 0,50%. In particolare, la procedura di gestione dei flussi Uniemens non richiederà il contributo di finanziamento al Fondo (M105), anche in presenza del CA “3F”. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 9696 del 14 giugno 2013.
Fondi di solidarietà – Per fronteggiare situazioni di crisi di aziende e di enti pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d’impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali, l'art. 2, c. 28 della L. n. 662/1996, ha previsto - nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale - la possibilità, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.
La normativa – La normativa contenuta negli art. 4, c. 1, lett. d) e dell’art. 6, c. 5 del D.I. n. 157 del 28 aprile 2000, come modificato dal D.I. n. 41 del 9 gennaio 2008, attribuisce al Comitato amministratore il potere di sospendere il versamento del contributo ordinario dello 0,50% di finanziamento al Fondo, “in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l’erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento”.
Sospensione del contributo – In precedenza l’obbligo del versamento contributivo in questione era stato ripristinato, a decorrere dal mese di gennaio 2012, a carico delle aziende destinatarie del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del credito cooperativo, a suo volta sospeso con delibera del Comitato amministratore del Fondo, per il periodo da “marzo - dicembre 2011”. Ora, invece, l’Istituto previdenziale informa le aziende interessate che il contributo è sospeso per il periodo “giugno - dicembre 2013”. Di conseguenza, la procedura di gestione dei flussi UNIEMENS non richiederà il contributo di finanziamento al Fondo (M105), anche in presenza del CA “3F”.