1 dicembre 2025
Edilizia
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1 dicembre 2025

Riduzione contributiva per il settore edile per l’anno 2025: tutto ciò che serve sapere

InPratica n. 42 - 2025
Autore: Danilo Randazzo

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto interministeriale del 29 settembre 2025, pubblicato in data 24 ottobre 2025 nella sezione “Pubblicità legale” del sito del ministero del lavoro, dando il via all’applicazione della riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, confermandola nella misura dell'11,50% anche per l'anno 2025, come stabilito negli anni passati. La riduzione ha effetto sull'ammontare delle contribuzioni dovute all'INPS diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Premessa

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 29 settembre 2025, pubblicato in data 24 ottobre 2025 nella sezione “Pubblicità legale” del sito del ministero del lavoro, ha confermato per l’anno 2025, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni.

La riduzione contributiva per il settore edile - inizialmente fissata nella misura del 9,50% - per effetto dell’articolo 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, è annualmente confermata o rideterminata per l’anno di riferimento con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Beneficiari

Hanno diritto alla riduzione contributiva, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2025:  

  • i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305; 
  • I datori di lavoro del settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
  • nonché i datori di lavoro caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Sono invece esclusi, dalla riduzione contributiva, i datori di lavoro aventi come attività: le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

La riduzione contributiva non spetta, oltre ai lavoratori a tempo parziale e intermittenti, anche ai lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (apprendisti, dipendenti assunti con esonero contributivo, ecc.). Altro caso di esclusione è rappresentato dall’azienda che instaura un contratto di solidarietà; in tal caso, l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.

Condizioni per l’applicazione del beneficio

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

  • il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
  • i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge n. 223/2006).

L’agevolazione contributiva

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica, ai soli operai occupati per 40 ore a settimana, a valere sui periodi di paga da gennaio a dicembre 2023.  Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

La base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005; la base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.

l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
 

Come richiederla

L’inps con la circolare 145 del 21/11/2025 ha dato il via libera per richiedere l’agevolazione contributiva per l’anno 2025.

Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2026. I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva, relativa al 2025, fino al 15 marzo 2026.
 

La procedura per la richiesta dell’agevolazione è la medesima utilizzata per gli anni pregressi, ovvero:

  • invio, esclusivamente in via telematica, della richiesta di riduzione contributiva avvalendosi del modulo “Riduzione Edilizia”, disponibile nella funzionalità “invio nuova comunicazione” della sezione “comunicazioni on-line”, nel “cassetto previdenziale aziendale” del sito istituzionale (www.inps.it).

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  • Successivamente, le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, viene aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro al fine di consentire il godimento del beneficio; in tal caso viene attribuito il Codice Autorizzazione “7N”, per il periodo da novembre 2025 a febbraio 2026.
  • Compilazione flusso uniemens: I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità: 
    • Per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento di AltrePartiteACredito e DenunciaAziendale.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile, come stabilito dalla circolare Inps 145 del 21/11/2025; la Struttura territoriale competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
 

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Riferimenti normativi

  • Decreto interministeriale del 29 settembre 2025;
  • Circolare Inps 145 del 21/11/2025;
  • legge 21 dicembre 1978, n. 845;
  • decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e ss.;

L'esperto 

Una impresa edile con codice statistico contributivo 1.13.02 può applicare la riduzione contributiva dell’11,50% anche ai dipendenti operai inquadrati a tempo parziale?

No. La riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del D.L. n. 244/1995, confermata per l’anno 2025, è applicabile esclusivamente agli operai occupati a tempo pieno per 40 ore settimanali. La Circolare INPS n. 145/2025 precisa che il beneficio non spetta ai lavoratori part-time, indipendentemente dalla percentuale di prestazione oraria, poiché l’agevolazione è strutturata sulla piena occupazione settimanale. Resta naturalmente necessario che l’azienda abbia un CSC compreso nei range ammessi (1.13.01–1.13.05 per l’industria; 4.13.01–4.13.05 per l’artigianato) 

Una impresa edile che ha assunto un giovane con l’esonero under 35 (art. 22 D.L. 60/2024) può cumulare tale incentivo con la riduzione contributiva dell’11,50%?

No. La Circolare INPS n. 145/2025 ribadisce che la riduzione contributiva non è cumulabile con altre agevolazioni contributive che escludono espressamente il cumulo. Il documento cita esplicitamente l’esonero per l’occupazione giovanile under 35 come esempio di misura non cumulabile. Pertanto, per i lavoratori per cui si applica tale esonero, l’impresa non può fruire della riduzione dell’11,50%

 

Un’impresa che nel 2022 ha ricevuto una condanna passata in giudicato per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro può accedere alla riduzione contributiva 2025?

No. Tra le condizioni di accesso, la Circolare richiede che il datore di lavoro non abbia riportato condanne definitive per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente l’applicazione della misura. Se la condanna è del 2022, ricade pienamente nel quinquennio 2020–2025 e costituisce causa ostativa alla fruizione dell’agevolazione per l’intero anno 2025

 

Caso 

La BETA COSTRUZIONI S.n.c., azienda artigiana con CSC 4.13.02, ha cessato una delle sue matricole INPS (unità produttiva secondaria) il 30 giugno 2025, mantenendo attiva solo la sede principale.

Durante il 2025, la matricola cessata aveva alle dipendenze 5 operai full-time, tutti occupati 40 ore a settimana. L’azienda rispetta i requisiti di regolarità contributiva e non beneficia di agevolazioni non cumulabili.

Al momento della pubblicazione della Circolare n. 145/2025, la matricola è già cessata e non può trasmettere flussi Uniemens ordinari.

L’obiettivo è recuperare la riduzione contributiva dell’11,50% per i periodi da gennaio a giugno 2025. Quali procedure deve applicare l’azienda?

Presentazione dell’istanza per matricola cessata

Poiché la matricola non è più attiva, l’azienda non può utilizzare il modulo telematico “Rid-Edil”.

La Circolare INPS 145/2025 prevede una procedura alternativa:

L’azienda deve utilizzare la sezione “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente e allegare una dichiarazione conforme al fac-simile riportato nell’Allegato 2 della circolare, indicando:

  • matricola INPS cessata;
  • periodo di richiesta dell’agevolazione;
  • possesso dei requisiti di legge;
  • assenza di altre agevolazioni non cumulabili;
  • elenco operai interessati.

La Struttura territoriale, dopo le verifiche, attribuisce alla matricola cessata il Codice di Autorizzazione 7N, valido per l’ultimo mese in cui la matricola era attiva (giugno 2025) 

Modalità operative per il recupero

Con l’attribuzione del CA “7N”, il datore di lavoro può recuperare lo sgravio tramite:

Procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/VIG), perché non sono più ammessi flussi Uniemens ordinari su matricola cessata.

Inserimento dei dati relativi agli operai interessati con gli specifici codici previsti:

  • L207 per il recupero degli arretrati 2025;
  • valorizzazione dell’elemento = NFOR per gli operai non più in forza.
  • Il recupero è consentito fino alla competenza febbraio 2026 

 

 

 

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