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A partire dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro che intendono accedere a agevolazioni contributive per le assunzioni dovranno adempiere a un nuovo obbligo: la pubblicazione preventiva della posizione lavorativa sul SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Il nuovo requisito, introdotto dal D.L. n. 159/2025, punta a garantire maggiore trasparenza, tracciabilità e correttezza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
Il documento riepiloga inoltre le regole già in vigore per la fruizione degli incentivi all’assunzione (art. 31 D.Lgs. 150/2015), i controlli su assenza di cause ostative, codici di autorizzazione INPS, verifica DURC e regolarità aziendale, nonché le nuove indicazioni relative al regime de minimis e al nuovo modulo di comunicazione.
I datori di lavoro che intendono beneficiare di sgravi contributivi per le assunzioni di lavoratori appartenenti a specifiche categorie devono osservare i principi generali di fruizione degli incentivi definiti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 e una serie di altri requisiti specifici.
ll Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) consente di sottoscrivere online le principali dichiarazioni di responsabilità merito alla sussistenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento, utili alla fruizione di sgravi e incentivi contributivi, e di ricevere, in tempo reale, un idoneo riscontro dell’avvenuta comunicazione.
Possono accedere al Portale le aziende, i consulenti e i professionisti.
Prima di procedere alla prima assunzione agevolata e ogni volta che occorre confermare la sussistenza del requisito il datore di lavoro è tenuto a presentare l’autocertificazione riguardante l’assenza di procedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi in data successiva al 30 dicembre 2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero che sia trascorso il periodo richiesto dalla legge per ciascun illecito.
Una volta compilata, la dichiarazione deve essere trasmessa a mezzo fax, raccomandata, posta elettronica o PEC alla DTL territorialmente competente.
Il modello mantiene la forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e come tale deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’azienda per la quale si richiedono i benefici contributivi legati al DURC. Ad essa va obbligatoriamente allegata copia del documento di identità del dichiarante.
Unitamente ai dati anagrafici, vanno riportati i dati identificativi del datore di lavoro ai fini INPS (matricola), INAIL (codice ditta e contro codice) e Cassa edile (denominazione e n. di iscrizione).
In caso di accertamento di violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro, il DURC non è rilasciabile per un periodo pari a:
Il dichiarante si impegna contestualmente a comunicare alla medesima DTL, entro 30 giorni dall’evento, qualsiasi variazione dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato.
L’INPS e gli altri istituti previdenziali ed assistenziali coinvolti nella procedura di verifica della regolarità contributiva possono richiedere al Ministero del lavoro l’elenco delle aziende che hanno presentato l’autocertificazione.
I codici di autorizzazione sono espressioni simboliche, attualmente composte di due caratteri, di cui il primo a partire da sinistra è numerico e il secondo alfabetico, che hanno la funzione di integrare il codice statistico-contributivo (c.s.c.) allo scopo di distinguere i datori di lavoro che presentano caratteristiche diverse da quelle tipiche del settore, della classe e della categoria d’appartenenza. Considerato lo scopo che perseguono, i codici di autorizzazione devono essere attribuiti solo quando il ricorso ad essi sia indispensabile per modificare le caratteristiche contributive associate ai c.s.c. e/o per segnalare delle particolarità d’interesse statistico ovvero contabile o di bilancio. Fanno eccezione i codici 5B, 5C, 5D, 5F, 5G, 6B, 6C, 6D e 6N, che devono essere sempre attribuiti in quanto i predetti codici della serie 5, riservati alle imprese artigiane, indicano i limiti dimensionali di tali imprese in relazione all’attività esercitata.
La nuova procedura Verifica Regolarità Aziendale (Ve.R.A.) consente alle aziende e intermediari abilitati la consultazione delle esposizioni debitorie di un soggetto contribuente identificato dal codice fiscale, titolare di una o più posizioni contributive risultanti dagli archivi delle seguenti Gestioni:
Il sistema invierà al soggetto contribuente e all’intermediario apposite comunicazioni tramite pec che rendono nota:
L’ Output informativo prodotto include:
L'esito della VERIFICA è determinato sulla base delle risultanze degli archivi INPS al momento in cui la richiesta è effettuata, non ha valore certificativo o di attestazione della regolarità contributiva e non ha effetti liberatori per il soggetto contribuente.
Con il decreto ministeriale n .174/2024, pubblicato il 22 novembre 2024 sul proprio portale istituzionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definite la regolamentazione della piattaforma SIISL.
Il SIISL è la misura di attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, prevista dall’art.12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, istituita a decorrere dal 1° settembre 2023.
Le aziende possono visualizzare i curricula dei lavoratori interessati, anche tramite l’indice di affinità, avviare un processo di selezione. A tal fine l’impresa può chiedere al SIISL le generalità ed i dati di contatto degli utenti. L’utente, una volta ricevuta la richiesta di contatto può autorizzare la comunicazione di contatto.
A partire dal 1° aprile 2026, entra in vigore un nuovo adempimento obbligatorio per l’accesso alle assunzioni agevolate: i datori di lavoro privati che intendono beneficiare di incentivi o agevolazioni contributive dovranno pubblicare la posizione lavorativa vacante sul SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) prima di procedere all’assunzione.
Il decreto-legge DL n. 159/2025 ha previsto questa misura nell’ambito delle politiche attive del lavoro con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza, tracciabilità e regolarità nel ricorso agli incentivi pubblici. In pratica, l’assunzione agevolata non potrà più essere gestita solo con la domanda all’ente competente: occorrerà prima la pubblicazione sul SIISL della posizione di lavoro, con indicazione delle caratteristiche del ruolo e dei requisiti richiesti.
L’obbligo riguarda i datori di lavoro privati che intendono ricorrere a agevolazioni contributive per nuove assunzioni. Anche le agenzie per il lavoro sono coinvolte: dal 1° aprile 2026 dovranno pubblicare tramite SIISL tutte le posizioni che gestiscono ai fini dell’assunzione agevolata.
Sono invece escluse – almeno in parte – le forme strutturali non qualificate come “agevolazioni”, come ad esempio contratti di apprendistato per i quali non si richiede un incentivo specifico.
Per numerose agevolazioni è necessario rispettare il requisito per cui la nuova assunzione deve incrementare l’organico. L’incremento si calcola sulla base della differenza tra i lavoratori occupati in ciascun mese nel quale si applica lo sgravio contributivo ed il numero medio dei dipendenti in forza nei dodici mesi che hanno preceduto la nuova assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine già in essere.
Per i lavoratori con contratto part time, il calcolo va fatto rapportando il normale orario contrattuale con le ore previste nella lettera di assunzione o nei successivi cambiamenti.
Per quanto riguarda le imprese correlate o collegate tra loro configuranti una “impresa unica”, il calcolo va effettuato su tutte le aziende secondo criteri presenti, oggi, anche nel Regolamento sul “de minimis” n. 2831/2023.
È opportuno evidenziare che l’agevolazione viene riconosciuta anche se l’incremento non si è realizzato perché nel periodo considerato si sono resi vacanti posti di lavoro dovuti a:
Il messaggio INPS n. 3339/2025 ha aggiornato le regole nazionali per l’accesso agli aiuti “de minimis”, adeguando la modulistica e i massimali ai nuovi Regolamenti UE. Per il settore generale, il limite massimo è ora fissato a 300.000 euro per impresa unica in un triennio (Reg. 2023/2831). Per i SIEG (servizi di interesse economico generale) il massimale sale a 750.000 euro (Reg. 2023/2832). Nel settore agricolo e nel comparto pesca/acquacoltura sono previsti limiti rispettivamente di 50.000 euro e 40.000 euro.
La circolare precisa inoltre che il precedente massimale di 100.000 euro per il trasporto merci su strada è stato abrogato: ora anche queste imprese rientrano nella soglia generale di 300.000 euro.
In allegato messaggio, l’INPS rende disponibile il nuovo modulo SC105, che deve essere utilizzato dalle aziende per dichiarare gli aiuti ricevuti sotto il regime de minimis in quelle agevolazioni prive di procedura telematica dedicata.
Imprese e consulenti devono verificare con cura:
Qual è la nuova procedura obbligatoria collegata al SIISL per ottenere assunzioni agevolate?
Dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che vogliono beneficiare di sgravi o incentivi contributivi devono pubblicare preventivamente la posizione lavorativa vacante sul SIISL.
Il sistema, istituito dall’art. 12 del D.L. 48/2023 e regolamentato dal D.M. 174/2024, funge da piattaforma nazionale per l’incontro domanda–offerta di lavoro, con finalità di inclusione sociale e attivazione occupazionale.
Solo dopo la pubblicazione dell’offerta e l’avvio del processo di selezione sarà possibile procedere all’assunzione e, successivamente, alla richiesta dell’incentivo.
L’obbligo si applica anche alle agenzie per il lavoro, che dovranno inserire sul SIISL le posizioni gestite ai fini di assunzioni agevolate.
Restano invece escluse le forme contrattuali non configurabili come agevolazioni, come l’apprendistato standard.
Quali adempimenti preliminari deve rispettare un datore di lavoro per accedere agli incentivi?
Prima di procedere alla prima assunzione agevolata (e ogni volta che venga richiesto), l’impresa deve inviare alla DTL competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’assenza di condanne o procedimenti definitivi per illeciti in materia di lavoro e sicurezza commessi dopo il 30 dicembre 2007.
La dichiarazione, firmata dal legale rappresentante e corredata da documento d’identità, deve riportare anche i riferimenti INPS, INAIL e Cassa Edile.
L’INPS può successivamente verificare, tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), la sussistenza dei requisiti e la regolarità aziendale, incrociando i dati con la procedura Ve.R.A. (Verifica Regolarità Aziendale) e con il DURC.
L’esito di tale verifica non ha valore certificativo, ma serve per evidenziare tempestivamente eventuali irregolarità contributive da sanare prima della concessione dell’incentivo.
Come cambia la gestione del regime “de minimis” per le imprese che usufruiscono di aiuti?
Il messaggio INPS n. 3339/2025 recepisce i nuovi limiti introdotti dai Regolamenti UE:
È stato eliminato il precedente tetto di 100.000 euro per il trasporto merci su strada, ora incluso nella soglia generale.
Per le agevolazioni prive di procedura telematica, le imprese devono utilizzare il modulo SC105, dichiarando tutti gli aiuti percepiti nel triennio di riferimento e verificando correttamente la nozione di “impresa unica”, che include società collegate o controllate.
Un errore nel calcolo può comportare la revoca o restituzione del beneficio.
La società Alfa S.r.l., azienda del settore ICT, intende assumere un giovane under 36 con contratto a tempo indeterminato, usufruendo dell’esonero contributivo giovani (100% fino a 8.000 euro annui).
Prima dell’assunzione, l’azienda accede al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e pubblica la posizione con descrizione del ruolo, requisiti richiesti e sede di lavoro.
Solo dopo la pubblicazione può procedere alla fase di selezione e successiva assunzione.
Il legale rappresentante compila la dichiarazione sostitutiva di assenza di violazioni e la invia alla DTL competente. Contestualmente verifica la regolarità contributiva tramite il portale Ve.R.A. e il DURC.
Dopo l’assunzione, l’azienda presenta la domanda di esonero contributivo tramite il Portale delle Agevolazioni INPS, dichiarando l’assenza di altri aiuti “de minimis” eccedenti il massimale.
In caso di cumulo con altri benefici (es. regionali), compila il modello SC105.
Il consulente del lavoro verifica che il numero medio dei dipendenti nei 12 mesi precedenti sia inferiore rispetto al periodo di fruizione dello sgravio, assicurando quindi un incremento netto dell’occupazione.
Se l’assunzione rispetta tutti i requisiti: pubblicazione SIISL, regolarità aziendale, limite “de minimis” e incremento occupazionale, Alfa srl può fruire pienamente dello sgravio contributivo per il giovane assunto.
(prezzi IVA esclusa)