18 novembre 2025

Assunzioni agevolate: come cambiano modello e limiti de minimis

Lavoro & Previdenza n. 93 - 2025
Autore: Debhorah Di Rosa

L’INPS ha aggiornato la dichiarazione “de minimis” per l’accesso a incentivi e agevolazioni economiche che operano entro i limiti comunitari di aiuto di modesta entità. L’adeguamento recepisce le modifiche introdotte dai nuovi Regolamenti (UE) 2023/2831, 2023/2832, 1408/2013 e 717/2014, che ridefiniscono i massimali triennali, i settori di applicazione e il concetto di impresa unica. Il nuovo modello di autodichiarazione, disponibile sul portale INPS, è stato aggiornato per consentire una valutazione univoca e trasparente degli aiuti concessi, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Il documento chiarisce inoltre il metodo di calcolo del triennio mobile, i criteri di aggregazione per impresa unica e le conseguenze in caso di superamento delle soglie, che comporta la revoca integrale del beneficio.

 

Con il messaggio INPS n. 3339 del 6 novembre 2025, l’Istituto comunica l’aggiornamento della dichiarazione “de minimis” utilizzata per la concessione di incentivi e agevolazioni economiche subordinati a tale regime.

L’intervento si è reso necessario per recepire le disposizioni dei nuovi regolamenti europei entrati in vigore tra il 2023 e il 2024 — in particolare i Regolamenti (UE) 2023/2831, 2023/2832, 1408/2013 e 717/2014 — che ridefiniscono i massimali di aiuto e le modalità di calcolo del triennio di riferimento per i diversi settori produttivi.

L’INPS, oltre ad aggiornare i criteri applicativi, ha messo a disposizione una nuova modulistica conforme ai nuovi limiti comunitari, disponibile sul proprio portale. La revisione garantisce una gestione uniforme e trasparente degli aiuti economici, in linea con la normativa UE aggiornata.

Nuovi limiti de minimis

Dal 1° gennaio 2024 sono cambiati i limiti massimi di aiuto concedibili per ciascun regime:

  • 300.000 euro per il regime generale (Reg. UE 2023/2831);
  • 750.000 euro per i Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) (Reg. UE 2023/2832);
  • 50.000 euro per il settore agricolo (Reg. UE 1408/2013), per gli aiuti concessi a decorrere dal 16 dicembre 2024;
  • 40.000 euro per il settore pesca e acquacoltura (Reg. UE 717/2014), per gli aiuti concessi a decorrere dal 25 ottobre 2023.

È stato inoltre abrogato il precedente limite di 100.000 euro per il trasporto merci su strada: tale attività rientra ora nel massimale generale di 300.000 euro previsto dal Regolamento UE 2023/2831.

impresa

 Ai fini della determinazione del limite massimo dell'agevolazione concedibile, devono essere prese in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici concessi nel triennio' da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto o dall'obiettivo perseguito, in favore del soggetto beneficiario inteso quale Impresa unica.

rosa 2.jpg

In caso di superamento delle soglie di concedibilità dell'aiuto per effetto dell'agevolazione oggetto della presente istanza accertato a seguito dei controlli effettuati tramite il Registro Nazionale degli Aiuti, l'agevolazione non sarà concessa per l'intero ammontare richiesto.

L’INPS chiarisce che il valore dell'incentivo di cui alla presente domanda deve essere considerato nella valutazione del superamento del limite massimo.

Va tenuto presente che, nel caso l'agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del Trattato sul funzionamento dell'UE dalla Commissione Europea e l'Impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tali soglie, si procederà al recupero della totalità dell'agevolazione concessa e non solo della parte eccedente la soglia "de minimis".

Il triennio di riferimento per i regolamenti 1408/2013 (settore agricolo), 2023/2831 (settore generale) e 2023/2832 (SIEG) è da intendersi come tre anni solari da calcolare a ritroso dalla data di concessione dell'aiuto. Il triennio di riferimento per il Regolamento 717/2014 (settore pesca e acquacoltura) è costituito dall'esercizio finanziario in corso e dai due esercizi finanziari precedenti.

Impresa unica

L'articolo 2, comma 2 del Regolamento (UE) 2023/2831, applicabile per il suo carattere generale, ai vari regimi di aiuti de minimis, indica come "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

  1. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa
  2. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa
  3. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima
  4. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

rosa 4.jpg

La dichiarazione riguarda il fatto che il richiedente ovvero una qualunque Impresa del Gruppo:

  • non abbiano beneficiato nel triennio di riferimento di aiuti in regime "de minimis"
  • una qualunque impresa del Gruppo abbiano beneficiato nel triennio di riferimento di aiuti in regime "de minimis" per un determinato importo.

In questo secondo caso, per ciascuna misura di aiuto, occorre indicare:

  •  i dati dell’ente erogatore:
  •  il codice fiscale dell'impresa del Gruppo, se diversa da quella che chiede il riconoscimento dell'incentivo
  •  la normativa riferimento
  •  l’importo dell'agevolazione
  •  la data di erogazione
  • la somma degli aiuti "de minimis" già concessi all'Azienda, unitamente a quello per il quale è presentata l'odierna dichiarazione, non determina il superamento del limite massimo di aiuti "de minimis" nel triennio, stabilito dai suindicati regolamenti in materia

rosa 5.jpg

Riferimenti normativi

  • Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023
  • Regolamento (UE) n. 2023/2832 del 13 dicembre 2023
  • Regolamento (UE) n. 1408/2013
  • Regolamento (UE) n. 717/2014
  • Articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)
  • Messaggio INPS n. 3339 del 6 novembre 2025
  • Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) – D.M. 31 maggio 2017
  • Articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015

L'esperto 

Cosa cambia con il nuovo modello INPS de minimis?

Il messaggio INPS n. 3339/2025 introduce una nuova modulistica unificata per la dichiarazione “de minimis”, conforme ai limiti dei nuovi regolamenti UE.

Il modello  richiede al datore di lavoro di indicare:

  • l’elenco completo degli aiuti ricevuti nel triennio di riferimento;
  • i dati dell’ente erogatore e la norma di riferimento;
  • la somma totale di tutti gli aiuti percepiti a livello di impresa unica.

La compilazione corretta è indispensabile per evitare il rigetto della domanda o la revoca dell’agevolazione in caso di cumulo oltre soglia.

Come si calcola il triennio di riferimento per la verifica dei massimali?

Il triennio di riferimento va calcolato in modo mobile, ossia a ritroso dalla data di concessione dell’aiuto (non dalla data di domanda).

Per i settori generale, agricolo e SIEG, il triennio comprende i tre anni solari precedenti la concessione.

Per il settore pesca e acquacoltura, si considerano l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti.

Questo sistema garantisce che ogni nuova agevolazione sia compatibile con il tetto massimo cumulato degli ultimi tre anni.

Cosa si intende per “impresa unica” e perché è rilevante nel de minimis?

Secondo l’art. 2, comma 2, del Reg. (UE) 2023/2831, è considerata impresa unica l’insieme delle imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo o influenza dominante, anche indiretta.

Rientrano quindi nello stesso perimetro:

  • le società controllate o collegate (anche tramite accordi di voto o partecipazioni incrociate);
  • le imprese che condividono amministratori, soci di maggioranza o legami contrattuali di controllo.

Tutte le agevolazioni percepite da tali entità si sommano ai fini del calcolo del massimale triennale.

Un errore di perimetro può determinare l’illegittimità dell’aiuto e il recupero integrale delle somme percepite.

Caso 

Datore di lavoro operante nel settore dei trasporti e logistica, intende assumere personale usufruendo dell’incentivo “Giovani under 36”.

Nel triennio precedente, la società ha ricevuto:

  • 180.000 € di contributo regionale per digitalizzazione;
  • 90.000 € di credito d’imposta per formazione 4.0;
  • 20.000 € di contributo camerale all’innovazione.

Trattandosi di aiuti soggetti a regime de minimis generale, il totale degli aiuti percepiti (290.000 €) va considerato ai fini del limite di 300.000 € previsto dal Reg. (UE) 2023/2831.

L’azienda può ancora beneficiare di un massimo di 10.000 € di nuovi aiuti de minimis nel triennio.

Il consulente, in sede di domanda INPS per l’esonero contributivo, compilerà il nuovo modulo SC105, indicando gli importi già percepiti e allegando l’elenco delle agevolazioni dichiarate al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

L’assunzione agevolata può essere approvata solo entro il residuo plafond disponibile.

Se l’azienda, per errore, dichiarasse un importo inferiore e superasse il limite triennale, l’intero incentivo, non solo la parte eccedente, sarebbe revocato e recuperato dall’INPS.

 

Per sbloccare i contenuti, Abbonati ora o acquistali singolarmente.
  • L&P - Assunzioni agevolate come cambiano modello e limiti deminimis.pdf (846 kB)
  • Infografica - Assunzioni agevolate come cambiano modello e limiti deminimis.pdf (1.3 MB)
Assunzioni agevolate: come cambiano modello e limiti de minimis
€ 4,00

(prezzi IVA esclusa)

 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy