2 dicembre 2025
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2 dicembre 2025

Sgravio giovani settori strategici: come applicare l’esonero contributivo

Lavoro & Previdenza n. 95 - 2025
Autore: Debhorah Di Rosa

 

Con la circolare n. 147 del 27 novembre 2025, l’INPS ha reso pienamente operativo l’esonero contributivo totale previsto dal Decreto Coesione per favorire l’avvio di attività imprenditoriali da parte di giovani under 35 nei settori strategici della transizione digitale ed ecologica. Il beneficio, applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle imprese avviate tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, mira a sostenere la crescita occupazionale nelle realtà innovative e ad alto contenuto tecnologico. La circolare chiarisce requisiti, condizioni di spettanza, limiti e modalità di fruizione dello sgravio, oltre agli adempimenti necessari per la presentazione della domanda tramite il Portale delle Agevolazioni e per la corretta esposizione in Uniemens.

 

Requisiti del giovane imprenditore

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, soddisfano due condizioni essenziali:

L’impresa deve inoltre essere stata avviata tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 e operare in uno dei settori strategici individuati dal decreto attuativo del 3 aprile 2025.

Tali settori sono stati selezionati sulla base di indicatori relativi agli investimenti digitali e green, alla domanda di lavoro e alla competitività delle imprese (parametri come ricavi medi, salario medio, investimenti in tecnologie digitali ed ecologiche).

Infine, il datore di lavoro deve possedere i requisiti dimensionali della piccola impresa, in conformità al Regolamento UE 651/2014: meno di 50 dipendenti e fatturato o bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Assunzioni sono incentivate

Lo sgravio riguarda esclusivamente le nuove assunzioni a tempo indeterminato, stipulate entro il 31 dicembre 2025. Sono ammesse solo le assunzioni di lavoratori under 35.

Al fine di evitare operazioni meramente formali e concentrare il beneficio sulla creazione effettiva di nuova occupazione. La normativa esclude espressamente il lavoro domestico, l’apprendistato, il lavoro intermittente anche se a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti già esistenti.

Caratteri dello sgravio

L’incentivo consiste nell’esonero totale del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, entro il limite di 800 euro mensili per 36 mesi, comunque non oltre il 31 dicembre 2028 

Sono incluse nell’agevolazione anche le contribuzioni IVS aggiuntive mentre restano esclusi:

  •  i contributi INAIL,
  • il contributo al Fondo Garanzia TFR,
  • il contributi ai fondi bilaterali,
  • i contributi di solidarietà,
  • la contribuzione specifica del settore aereo.

Per i rapporti parttime il massimale è proporzionato alla percentuale oraria; inoltre, se il rapporto inizia o termina in corso di mese, si applica la ripartizione giornaliera (25,80 euro/giorno).

Cause di perdita del beneficio

La circolare richiama i principi generali in materia di incentivi (art. 31 D.lgs. 150/2015), tra cui:

  •  divieto di fruizione in caso di obbligo legale alla riassunzione,
  •  rispetto del diritto di precedenza,
  •  assenza di sospensioni dal lavoro dovute a crisi o riorganizzazione,
  •  divieto di assunzioni di lavoratori licenziati da aziende collegate nei sei mesi precedenti.

È inoltre necessario il mantenimento della regolarità contributiva (DURC), del rispetto dei contratti collettivi e delle norme su salute e sicurezza.

Incremento occupazionale netto

Lo sgravio è subordinato alla realizzazione di un incremento della forza lavoro, calcolato in ULA sui 12 mesi successivi all’assunzione. Le quote di incentivo si consolidano solo se l’incremento risulta effettivo; diversamente, devono essere restituite.

Sotto questo profilo la normativa considera “neutri” alcuni eventi:

  •  dimissioni volontarie,
  •  riduzione oraria su richiesta del lavoratore,
  •  pensionamento,
  •  invalidità,
  •  licenziamento per giusta causa.

Domanda e procedura di ammissione

La richiesta deve essere presentata tramite il Portale delle Agevolazioni – Incentivi Decreto Coesione, indicando:

  •  dati aziendali,
  •  dati del lavoratore,
  •  retribuzione media,
  •  aliquota contributiva,
  •  dichiarazione di non cumulo.

Se l’assunzione non è ancora avvenuta, l’INPS calcola il beneficio massimo, accantona le risorse e dà al datore 10 giorni di tempo per concludere l’assunzione e inviare l’Unilav.

La mancata assunzione nel termine comporta la perdita dell’accantonamento e la necessità di una nuova domanda.

Esposizione in Uniemens

Per fruire dell’incentivo occorre valorizzare in Uniemens il codice causale EA34, insieme al numero di protocollo della domanda.

Riferimenti normativi

L'esperto

Lo sgravio Coesione può essere riconosciuto anche se l’impresa nasce come società con più soci?

Sì, ma con limiti precisi.

La norma prevede che, in caso di impresa societaria, il beneficio possa essere riconosciuto ad un solo socio, purché:

  •  non abbia compiuto 35 anni alla data di avvio dell’attività,
  •  risulti disoccupato ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 150/2015,
  •  partecipi effettivamente all’attività dell’impresa.

Gli altri soci possono essere di qualsiasi età o condizione occupazionale senza incidere sulla spettanza dello sgravio.

Se il socio beneficiario cede le quote nel corso dei 36 mesi, il beneficio si interrompe dal mese successivo. L’impresa può comunque continuare a operare ma non potrà più fruire dell’esonero relativo alle assunzioni agevolabili.

Come si calcola l’incremento occupazionale richiesto per consolidare lo sgravio?

L’incremento occupazionale deve essere valutato in ULA (Unità di Lavoro Annuo) secondo le regole europee.

L’INPS confronta il numero medio annuo dei lavoratori del periodo successivo all’assunzione agevolata con quello dei 12 mesi precedenti. Il beneficio si consolida solo se l’ULA risulta maggiore.

Cosa succede se la domanda viene presentata per un’assunzione non ancora effettuata?

La procedura lo consente, ma con una condizione stringente:

  • l’INPS calcola il beneficio teorico, accantona le risorse e invia una comunicazione PEC al datore di lavoro, chiedendo di instaurare il rapporto entro 10 giorni ed inviare la comunicazione obbligatoria (Unilav) entro lo stesso termine.

Se il datore non rispetta tale scadenza l’accantonamento decade e la domanda diventa inefficace, ma resta possibile presentare una nuova istanza per recuperare l’agevolazione.

Caso 

Assunzione in impresa greentech con verifica annuale dell’incremento occupazionale

Marta ha 32 anni, è disoccupata e avvia nel settembre 2024 una startup nel settore della produzione di componentistica per energie rinnovabili (ATECO agevolato).

L’impresa è una S.r.l. con tre soci, ma solo Marta possiede i requisiti per beneficiare dello sgravio.

A dicembre 2024 la startup assume un tecnico specializzato di 27 anni con contratto a tempo indeterminato con retribuzione imponibile: 1.800  euro al mese.

L’aliquota contributiva aziendale è pari al 28%

Contributi teorici: 504 €

Sgravio applicabile: 504 € (nei limiti degli 800 € mensili)

Incremento occupazionale

L’impresa nasce senza dipendenti e quindi l’assunzione di dicembre 2024 genera un ULA pari a 1.

L’INPS verificherà nel dicembre 2025 se l’ULA medio dell’anno successivo risulta:

  •  maggiore di quello precedente: lo sgravio si consolida;
  •  uguale o inferiore: l’intero beneficio percepito deve essere restituito.

Nel maggio 2025 un altro dipendente si dimette, lasciando vacante il posto per un mese; viene poi sostituito a giugno con una nuova assunzione.

Le dimissioni sono un evento neutro, quindi non compromettono l’incremento.

L’ula finale risulta:

  • 2024: 0
  • 2025: 1,6 (dato ponderato sugli ingressi e sulle cessazioni)

La startup consolida lo sgravio per la prima assunzione, pari a 504 euro al mese

Se Marta effettuerà ulteriori assunzioni nel 2025, potrà richiedere lo sgravio anche per queste, purché cumulino ULA aggiuntivo e rispettino le condizioni del decreto.

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