18 settembre 2015

CU 2015: invii al rush finale

Tempo fino a lunedì prossimo per l’invio delle CU dei lavoratori autonomi

Autore: Redazione Fiscal Focus
Si preannuncia un weekend estremamente caldo per i sostituti d’imposta che non hanno ancora inviato le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730. Per questi ultimi, infatti, lunedì prossimo (21 settembre 2015) scade l’ultimo giorno utile per poter adempiere all’inoltro delle suddette certificazioni. A tal proposito, si ricorda che la proroga al 21 settembre 2015 del modello 770/2015 (sia ordinario che semplificato), disposto dal Dpcm del 28 luglio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2015, fa automaticamente slittare anche la Certificazione Unica alla suddetta data. Ciò in conseguenza del fatto che la Circolare n. 6/2015 dell’AdE, in risposta alle FAQ proposte dagli operatori del settore, ha esplicitato che il termine ultimo per la trasmissione delle certificazioni uniche – per il solo anno 2015 - è lo stesso del modello 770/2015 Semplificato.

Ma quali sono le Certificazioni interessate? Ebbene, le Certificazioni da inviare sono quelle che riguardano i redditi erogati per attività di lavoro autonomo corrisposti ai titolari di partita Iva e i corrispettivi erogati dal condominio per i contratti di appalto. Al contrario, i redditi di lavoro autonomo occasionale, potendo confluire nella precompilata, dovevano essere trasmesse entro il termine ordinario del 9 marzo 2015. Stesso discorso vale per le certificazioni che hanno a oggetto i diritti d’autore e dell’inventore (opere dell’ingegno), le partecipazioni agli utili degli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e i redditi diversi derivanti dall’assunzione degli obblighi di fare, non fare e permettere.

Le conseguenze
- Come appena accennato, la proroga del modello 770 si riversa inevitabilmente sulle Certificazione Uniche, e in particolare su quelle contenenti i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni, le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per i contratti di appalto. In altre parole, si tratta delle CU che non contengono redditi da dichiarare con il modello 730.

Dunque, gli effetti principali della suddetta proroga sono due:

1. differimento al 21 settembre delle CU che non contengono redditi da dichiarare con il modello 730. Entro tale termine è possibile regolarizzare anche l'infedele presentazione dei modelli dei sostituti dell'anno precedente (2013), l'omessa esecuzione delle ritenute del 2014 e l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel corso del periodo d'imposta scorso (2014), utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni a 1/8 del minimo.
Possono essere sanate, con il medesimo istituto anche le violazioni commesse nel 2013, con la riduzione delle sanzioni a 1/7 del minimo (lett. b-bis, comma 1, art. 13, D.Lgs. 472/1997), e quelle riferibili alle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo (lett. b-ter, comma 1, art. 13, D.Lgs. 472/1997);

2. possibilità di poter regolarizzare, entro il 21 settembre 2015, l'omessa presentazione dei modelli 770/2015 (semplificato e/o ordinario).
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